La successione per causa di morte: tempi, tipologie ed effetti giuridici
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La successione mortis causa consiste nel subentro di un soggetto nella totalità (od in una quota) dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad un altro soggetto al momento della sua morte.

Con la successione si garantisce la trasmissione e la conservazione del patrimonio destinandolo a soggetti ben individuati, dalla legge o da una disposizione testamentaria, che possono assumere la qualità di “erede” o di “legatario”.

Dove si apre la successione e quando si prescrive?

La successione si apre al momento della morte nel luogo di ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.), ovvero del luogo che lo stesso ha scelto come centro dei propri affari ed interessi.

La trasmissione della titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del de cuius può avvenire per legge oppure per testamento: in quest’ultimo caso, tuttavia, la quota di cui si dispone per testamento non può pregiudicare la c.d. quota di legittima, ovvero quella quota di eredità che la legge espressamente riserva ai parenti più stretti (coniuge; figli; in mancanza, ascendenti, fratelli, sorelle).

Con l’apertura della successione si ha la “chiamata all’eredità”, ovvero l’individuazione dei soggetti che, per legge o testamento, sono designati a subentrare al defunto nella titolarità dei suoi beni.

I chiamati all’eredità sono, così, investiti di un diritto di accettazione che deve essere fatto valere entro il termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione.

Solo con l’accettazione si acquista la qualità di erede e, con essa, l’eredità: l’effetto di tale accettazione retroagisce al momento in cui è stata aperta la successione.

Successione a titolo universale e particolare: qual è la differenza?

Per “successione a titolo universale” si intende il subentro nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto od in una quota di essi: a tale tipologia di successione corrisponde la qualità di erede (solo in seguito ad accettazione).

La “successione a titolo particolare”, invece, prevede l’acquisto esclusivamente di singoli diritti, ben individuati nel testamento: a tale tipologia di successione corrisponde la figura del legatario (a prescindere da un’accettazione).

La peculiare differenza tra le due categorie, oltre che nella “quantità” di rapporti giuridici del de cuius che si trasmettono, risiede anche nella regolamentazione delle passività, ovvero dei debiti.

L’erede, infatti, risponde anche con il proprio patrimonio dei debiti del de cuius; il legatario, invece, non risponde dei debiti ereditari, a meno che non sia espressamente previsto nel testamento che istituisce il suo legato (ovvero il singolo diritto che gli viene trasmesso): anche in quest’ultimo caso, tuttavia, il legatario risponde del debito eventualmente devolutogli esclusivamente nei limiti del valore del legato stesso e mai con il proprio patrimonio.

Anche per l’erede, però, la legge prevede la possibilità di rispondere dei debiti del defunto nei limiti della propria quota ereditaria: l’istituto a ciò preposto è l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.; art. 490 c.c.).

L’accettazione con beneficio d’inventario evita che il patrimonio del defunto e quello dell’erede si confondano in un unico patrimonio, destinato in via unitaria a pagare i debiti del defunto: di conseguenza, l’erede non è tenuto a pagare personalmente i debiti ereditari, i quali verranno saldati esclusivamente con i beni del defunto.

Cosa cade in successione e cosa ne rimane escluso?

Come anticipato, con la successione si trasmettono a terzi beneficiari i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte.

In particolare, si trasmettono:

  • i diritti di credito (rapporti di natura patrimoniali);
  • i diritti reali e le azioni che a loro tutela (es. diritti di proprietà)
  • i contratti vigenti;
  • i debiti (con i limiti rilevati al paragrafo precedente).

In tal senso, quindi, sono devoluti in eredità, con espressa indicazione nella dichiarazione di successione, i beni immobili, i beni mobili di valore, i crediti, i conti correnti, le azioni e le passività del defunto.

Fanno eccezione e, quindi, non si trasmettono i rapporti giuridici (patrimoniali e non) strettamente personali e correlati alla persona del defunto (es. diritto al nome, alla libertà, diritto agli alimenti, ecc.) nonché i rapporti familiari (responsabilità genitoriale sui figli, matrimonio).

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Nel caso in cui si desideri avere una consulenza legale in materia successoria, è possibile contattare lo Studio Legale Di Sanza sito a Roma Eur, sempre a disposizione con i suoi professionisti.

Avv. Alfredo Di Sanza

Avv. Francesca Cipolloni

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