CONIUGE SUPERSTITE E DIRITTO DI ABITAZIONE E USO
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Chi è il coniuge superstite?

Per “coniuge superstite” si intende la persona moglie o marito,  con cui il defunto era legalmente sposato e che resta in vita sopravvivendo alla morte dell’altro.

Nascita del diritto di abitazione e uso del coniuge superstite

Per tutelare le abitudini di vita del coniuge rimasto in vita ed evitargli l'ulteriore danno, psicologico e morale, che potrebbe derivare dal dover abbandonare l'alloggio abituale, la legge garantisce che il coniuge superstite possa permanere nella casa familiare, conservando il diritto di abitazione e di uso sui mobili che la corredano, (e relative pertinenze) anche in presenza di altri chiamati all’eredità (Art. 540 c.c).

Il presupposto essenziale affinché il coniuge veda nascere a proprio vantaggio i diritti soprindicati è che la casa e gli arredi siano “di proprietà del defunto o comuni. Ne consegue, dunque, che, se la casa era di proprietà di altri oppure il defunto era comproprietario con altri, il superstite non acquisisce il diritto di abitazione. 

Il diritto di abitazione del coniuge superstite sorge  automaticamente al momento del decesso del coniuge proprietario e con la dichiarazione di successione viene solamente formalizzato.

Da precisare che  oggetto del diritto è solo la prima casa, quella dove si sono sviluppati stabilmente gli affetti familiari e sentimentali e dove i coniugi risiedevano continuamente; sono quindi escluse le seconde case o altre case di proprietà del defunto.

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Category : Diritto di Famiglia

Tags :  Diritto delle successioni

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