Cosa si intende per diritto di abitazione e uso della casa familiare?
Per diritto di abitazione della casa familiare e uso sui mobili che la corredano, si intende il beneficio riconosciuto ex lege alla permanenza nell’abitazione di proprietà del defunto o in comunione.
Chi ha diritto a beneficiare del diritto di abitazione e uso?
Il diritto di abitazione è garantito al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 c.c. e può essere esercitato anche in presenza di altri eredi a condizione che si tratti della prima casa dove i coniugi risedevano in modo stabile e continuativo.
Tale diritto è esteso anche al partner delle unioni civili?
La riforma normativa in materia di coppie di fatto quest’oggi estende il diritto di abitazione ed uso della casa familiare anche al partner superstite convivente.
Come disciplinato all’articolo 1 comma 42 L.76 del 2016, “In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.
La norma disciplina dunque che alla parte dell’unione civile rimasta in vita, anche quando concorre con altri eredi, è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, oltre al diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
In tale modo la legge tutela le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la convivenza di fatto, facendo salvo il diritto di abitazione del convivente superstite per un lasso di tempo ragionelvomente sufficente a consentirgli di provvedere in modo diverso a soddisfare l’esigenza abitativa.
Ben si comprende dunque, che dal punto di vista giuridico, tra “matrimonio” e “unioni civili” sotto il profilo successorio, al partner superstite rimasto in vita spettano le stesse garanzie e tutele riservate al coniuge superstite perseguendo il fine di assicurare a quest’ultimo la medesima sicurezza nonchè stabilità goduta durante la vita di coppia.
È infatti vero che rapporti familiari come l’unione civile e la convivenza di fatto ricalchino sempre più, specialmente nell’attuale realtà moderna , il modello matrimoniale e pertanto a quest’ultimo devono essere assimilati .
Come si dimostra la convivenza di fatto?
Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento al cosiddetto stato di famiglia risultante all’anagrafe della popolazione residente. Se la convivenza non viene dichiarata all’anagrafe, lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di un’autocertificazione prodotta dal convivente superstite anche nel caso in cui questi non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto.
Residenza diversa e convivenza di fatto
Rileva sul punto, la recente sentenza della Corte di Cassazione, n.9178 del 2018, che ragionando secondo il più frequente fenomeno dell’instaurarsi di coppie stabili a distanza, ha affermato come “Tutti questi fattori di un cambiamento sociale che è ormai verificato nella società comportano che si instaurino e si mantengano rapporti affettivi stabili a distanza con frequenza molto maggiore che in passato (non solo nella famiglie di fatto ma, ugualmente, anche all’interno delle famiglie fondate sul matrimonio) e devono indurre a ripensare al concetto stesso di convivenza, la cui essenza non può appiattirsi sulla coabitazione“.
Per l’inciso la Suprema Corte ha altresì stabilito che: “Sono tutte situazioni in cui può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia”.
La giurisprudenza riconosce dunque la sussistenza di una convivenza di fatto anche quando la residenza dei conviventi non è la stessa.
E se la casa in oggetto è in affitto?
Se la casa in cui i conviventi abitavano era in affitto, il convivente superstite di fatto ha la facoltà di succedere nel contratto di locazione a quello defunto, al pari di quanto succede per le coppie sposate.
Quando il convivente di fatto perde il diritto di abitazione?
Il diritto di abitazione ed uso può venir meno al verificarsi di una delle seguenti occasioni:
- quando cessa di abitare nella casa di comune residenza;
- quando si sposa o si unisce civilmente;
- quando intraprende una nuova convivenza di fatto.
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