Cosa si intende per smartworking?
Il cosiddetto “lavoro agile”, meglio noto come smartworking, rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, quali tablet e computer, che avviene al di fuori dei normali locali aziendali, il più delle volte all’interno della propria abitazione o in locali esterni allo stesso adibiti. In modo specifico, la legge 81/2017 detta una disciplina in materia, stabilendo che la prestazione lavorativa può essere svolta “senza precisi vincoli di orario e di luogo”, dal momento che il lavoratore è libero di scegliere la postazione di lavoro più adatta alle sue esigenze, nei limiti di durata massima dell’orario giornaliero previsto. Occorre precisare che, seppur l’esecuzione della prestazione lavorativa viene svolta in una sede diversa da quella vera e propria, il datore di lavoro è comunque tenuto a garantire al lavoratore subordinato le misure di sicurezza necessarie a tutelarne l’integrità fisica.
A tal proposito, l’art. 23 della legge 81/2017 stabilisce che, “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali”. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa scritta al lavoratore subordinato, rendendolo edotto circa le misure a cui deve attenersi proprio a tutela della sua sicurezza”.
In caso di infortunio, in base a quali presupposti il “lavoratore agile”può chiedere un indennizzo?
Il lavoratore che effettui la prestazione lavorativa secondo la modalità dello smartworking, viene tutelato alle stesse condizioni del lavoratore ordinario presso la sede di lavoro principale, pertanto in caso di infortunio, si prendono in considerazione i medesimi presupposti, e cioè la causa violenta, quale azione diretta a ledere l’organismo umano tale da determinare l’inabilità e l’occasione di lavoro, inteso come nesso causale tra il lavoro ed il rischio da cui può derivare l’infortunio.
Resta escluso il cosiddetto “rischio elettivo”, riferendosi alla condotta abnorme, volontaria, attuata dal lavoratore il quale non si attiene alle misure di sicurezza indicate dall’accordo individuale sottoscritto con il datore di lavoro.
Ne consegue dunque, che l’INAIL, quale istituto nazionale che si occupa di infortuni sul lavoro, garantisce la copertura assicurativa sia per quanto riguarda l’incidente occorso sul luogo di lavoro, a prescindere che si tratti dell’abitazione o della specifica postazione prescelta dal lavoratore, sia nel caso di infortunio in itinere, e cioè quando il sinistro si verifichi durante lo spostamento compiuto dalla propria abitazione fino al raggiungimento della postazione di lavoro effettiva.
Sono tutelati altresì, gli infortuni derivanti da negligenza, imperizia e imprudenza del lavoratore purchè connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, restando esclusi tutti quelli estranei alla stessa.
Pertanto, l’INAIL assicura una copertura assicurativa adeguata anche per gli infortuni che avvengono secondo la modalità dello smartworking, sempre che vi siano le condizioni per qualificare il sinistro in questione come infortunio sul lavoro.
Relativamente a tale questione, l’Inail ha accolto la richiesta di una lavoratrice di Treviso, rimasta vittima di un incidente all’interno della propria abitazione mentre lavorava in smartworking.
La stessa difatti, cadendo rovinosamente dalle scale, provvedeva ad effettuare la relativa denuncia all’ente, non ottenendo sin da subito un riscontro positivo in merito.
Dunque, solo dopo aver presentato successivo ricorso amministrativo, l’episodio veniva riconosciuto come infortunio sul lavoro, riuscendo la lavoratrice a percepire adeguato indennizzo dall’INAIL.
Come agire in caso di infortunio sul lavoro occorso in smartworking?
In sintesi, anche in caso di infortunio in smartworking il datore di lavoro è tenuto a denunciare il sinistro all’INAIL affinché il lavoratore possa essere indennizzato dall’ente al ricorrere dei presupposti sostanziali della tutela, andando a verificare in particolare se sussiste uno stretto collegamento tra l’azione posta in essere dal dipendente al momento del sinistro e l’attività lavorativa, in quanto funzionale alla stessa.
In assenza di ristoro, il lavoratore potrà presentare un ricorso al giudice per ottenere la tutela giurisdizionale dei suoi diritti.
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Category: Diritto di Lavoro
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