LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E LE CONSEGUENZE DEL SUO INADEMPIMENTO
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Quando occorre avviare lavori di progettazione e ristrutturazione di un immobile, il professionista incaricato di redigere il progetto, nonché di occuparsi delle varie attività relative alla richiesta di concessioni edilizie ed autorizzazioni necessarie per l’inizio dei lavori, deve agire con la diligenza richiesta dalla sua professione per non incorrere in forme di responsabilità professionale, risultando così inadempiente.

IL TECNICO COME PRESTATORE D’OPERA INTELLETTUALE

Il professionista incaricato di svolgere una prestazione a favore del proprio cliente, conclude con quest’ultimo un contratto d’opera intellettuale, in base al quale si obbliga a compiere una serie di attività in cambio di un corrispettivo pattuito da entrambe le parti. Il professionista è tenuto quindi, a svolgere l’incarico conferitogli usando la diligenza del buon padre di famiglia chedeve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, come sancito dall’art.1176 del codice civile. Le obbligazioni assunte dal prestatore d’opera intellettuale si configurano come obbligazioni di mezzi e non di risultato, dovendo per l’appunto, svolgere il proprio incarico con la diligenza richiesta, prescindendo da quelli che sono i risultati attesi dal cliente. Pertanto, un professionista come il geometra, che agisca con negligenza, imprudenza o imperizia, disattendo il dovere di diligenza imposto dalla sua specifica professione, incorre in una forma di responsabilità professionale.

IN QUALI CASI SUSSISTE LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL TECNICO INCARICATO?

Quando il professionista ottiene l’incarico di svolgere e supervisionare i lavori di ristrutturazione e progettazione di un immobile, deve usare la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, anchenella fase antecedente l’avvio dei lavori veri e propri. Quindi, anche nella scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato,è tenuto a far sì che il progetto in questione, presenti tutti i presupposti tecnici e giuridici al fine del suo concreto utilizzo. Di conseguenza,il tecnico che sbaglia un progetto, omette di presentare un’istanza per ottenere una concessione edilizia dalla Pubblica Amministrazione o, ancora, istruisce male l’istanza richiesta,incorre in una forma di responsabilità professionale che determina il suo inadempimento rispetto all’incarico assunto. Tale concetto emergechiaramente anche da alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, per cui appunto “il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (Cfr. Cass. n. 2257/2007; n. 11728/2002; n. 22487/2004)”

COME PUO’ AGIRE IL CLIENTE IN CONSEGUENZA DEL DANNO CAUSATO DA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE?

Nel caso in cui il geometra o architetto, nell’espletamento dell’attività professionale si mostri inadempiente, legittima il cliente ad agire per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell’art.1218 c.c., a meno che il professionista non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. Il cliente sarà dunque, tenuto a dimostrare il danno a lui occorso, l’inadempimento delprofessionista in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre al nesso causale esistente tra danno subito e condotta del tecnico incaricato. Pertanto, una volta accertata la responsabilità, il cliente potrà ottenere ristoro della perdita subita, il cosiddetto danno emergente con conseguente restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, nonché del mancato guadagno, e cioè il lucro cessante“in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, come previsto dall’art. 1223 c.c.

Inoltre, il cliente committente potrà agire per chiedere la risoluzione del contratto ex art.1453 c.c., andando a valutare la rilevanza dell’inadempimento, dal momento che, come sancito dall’art.1455 c.c. ” Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.” Ne consegue che, il professionista qualora ometta di compiere determinate attività per la messa in atto del progetto o agisca in modo da provocare ritardi e spese al cliente, o non provveda ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per un corretto uso della cosa,  realizzi così grave inadempimento.

NEL CASO IN CUI IL PROFFESIONISTA ECCEPISCA L’INADEMPIMENTO DEL CLIENTE CHE HA OMESSO DI VERSARE PARTE DELLA SOMMA PATTUITA, E’ POSSIBILE PER IL COMMITTENTE AGIRE PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI A LUI OCCORSI?

Può verificarsi la circostanza per cui entrambe le parti siano inadempienti,poiché ad esempio, il committente che abbia già versato parte della somma pattuita, rinunci ad elargire in favore del professionista il restante denaro, proprio in conseguenza dell’inadempimento del tecnico nella fase antecedente l’inizio dei lavori veri e propri. Qualora dunque, il professionista eccepisca l’inadempimento del cliente poiché quest’ultimo ha omesso di versare le somme mancanti, occorre in tal caso confrontare il comportamento complessivo delle parti per valutare quale può essere considerato maggiormente rilevante. In proposito, come emerge da una recente pronuncia giurisprudenziale, qualora l’inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell’altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l’esame dell’eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.

Pertanto, anche se il professionista intervenga ad eccepire a sua volta l’inadempimento del cliente poiché quest’ultimo si è rifiutato di versare parte della somma complessiva, sarà considerato comunque maggiormente rilevante quello del tecnico incaricato, legittimando il committente a richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni patiti, potendo dunque, rifiutare il compenso mancante.

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Category: Risarcimento del danno

Tags: Risarcimento del dannoResponsabilità professionale

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