Può accadere che, al momento dell’apertura della successione, un erede che abbia ricevuto in vita delle donazioni da parte del de cuius sia obbligato a “restituirle” per farle confluire nella massa ereditaria.
La ratio a ciò sottesa è quella di considerare le donazioni fatte in vita dal defunto come un “anticipo della futura successione”, evitando così che sorgano disparità di trattamento tra gli eredi, suoi parenti prossimi.
Che cos’è la collazione?
La legge prescrive all’art. 737 c.c. che i discendenti (figli e i figli di questi) nonché il coniuge del de cuius siano tenuti, all’apertura della successione, a “reimmettere” nell’asse ereditario tutto ciò che da quest'ultimo abbiano ricevuto in vita a titolo di donazione diretta o indiretta.
Tale operazione prende il nome di “collazione”.
In altri termini, si prevede che in caso di successione, sia essa testamentaria o legittima, i suindicati soggetti che intendono procedere all’accettazione dell’eredità debbano restituire i beni ricevuti in donazione, affinché si proceda alla loro immissione nella massa ereditaria, con conseguente equa divisione dei beni tra gli eredi.
Come si effettua la collazione?
La legge prescrive due modalità di effettuazione della collazione:
- in natura (747 c.c.): è un’operazione applicabile solamente per i beni immobili; con essa l’erede donatario conferisce materialmente il bene all’asse, con ciò determinandosi un effetto traslativo;
- per imputazione (art. 747 c.c.): consistente nel versare nella massa ereditaria l’equivalente in denaro del bene oggetto di collazione.
La collazione è sempre obbligatoria?
La legge prescrive un’eccezione all’obbligo generale di conferimento delle donazioni nell’asse ereditario.
Invero, l’erede donatario sarà dispensato nel caso in cui così sia esplicitamente stabilito nel testamento o nella donazione redatti dal de cuius.
In tale circostanza, però, ai sensi del comma 2 art. 737 c.c. “La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”.
Ciò a significare che nel caso in cui i beni ricevuti in donazione siano di valore superiore rispetto alla quota di legittima ritenuta ex lege, si dovrà comunque conferire in collazione la parte in eccedenza rispetto alla quota disponibile, anche se in presenza di dispensa.
In caso contrario, il legittimario leso potrà esperire azione di riduzione.
Gli eredi possono sottrarsi alla collazione?
Nel caso in cui l’erede non abbia intenzione di procedere alla collazione sarà sempre prevista per lui la possibilità di sottrarsi, rinunciando all’eredità.
_______________________________________________________________________________________________
Necessiti di aiuto in materia successoria?
Contatta lo Studio Legale Di Sanza sito a Roma nel quartiere Eur, sarai assistito da un team di professionisti qualificati.
Studio Legale Di Sanza & Co.