Il danno alla capacità lavorativa generica e specifica
Le lesioni riportate da un soggetto in seguito ad un sinistro stradale o un infortunio, oltre a poter incidere sulla propria salute e qualità della vita, possono condizionare anche la sua capacità lavorativa e di produrre reddito.
Accade non di rado, infatti, che la vittima di un sinistro, in conseguenza di una lesione grave alla propria persona, si veda limitare la propria capacità di lavorare ed esercitare determinate mansioni.
Il concetto di capacità lavorativa non è univoco, dividendosi essa in generica e specifica: la prima indica l’attitudine, anche potenziale, ad esercitare qualunque professione confacente alle proprie condizioni fisiche e culturali.
La capacità lavorativa specifica rappresenta, invece, l’idoneità di un soggetto a continuare a svolgere la medesima attività lavorativa già in concreto da egli posta in essere o altra ad essa similare.
Quando va risarcita la perdita della capacità lavorativa?
La capacità lavorativa specifica va risarcita quando il danneggiato, dopo il sinistro, si trovi nell’impossibilità di esercitare l’attività svolta all’epoca dell’evento dannoso e tutte le altre ad essa simili; si pensi, ad esempio, ad una lavoratrice di un’impresa di pulizie che, in seguito ad un’incidente che abbia determinato una menomazione importante al proprio arto superiore, si ritrovi nell’impossibilità di attendere alla precedente occupazione e a tutte quelle che comportino esercizio manuale.
Il danno da incapacità lavorativa generica va invece risarcito nella misura in cui impedisce al soggetto leso di poter svolgere non soltanto l’attività posta in essere all’epoca dell’infortunio/sinistro, ma qualunque tipo di attività lavorativa adeguata alle proprie attitudini.
Le due voci non necessariamente coesistono, ben potendo talora ricorrere la perdita dell’una, rimanendo invariata l’altra.
Come si risarcisce il danno da incapacità lavorativa?
A seguito di un lungo iter giurisprudenziale, che risarciva il danno da incapacità lavorativa generica come componente del danno biologico, oggi l’incapacità generica e specifica vengono risarcite autonomamente, quali danni patrimoniali da lucro cessante, per tutti i futuri guadagni che il sinistro abbia impedito di conseguire.
Ed infatti, ciò che rileva in maniera pregnante con riferimento alla perdita della capacità lavorativa non è soltanto la menomazione all’integrità psico-fisica (che renderebbe legittimo il solo appesantimento del danno biologico), quanto la futura diminuzione della capacità di produrre reddito.
Se la capacità lavorativa specifica può essere risarcita soltanto a coloro che prima del sinistro abbiano un rapporto di lavoro, quella generica, incidendo sulla capacità di lavoro potenziale e futura, è all’opposto risarcita anche a chi, durante l’evento nefasto, sia disoccupato.
Rimangono, pertanto, tutelate le categorie dei minori, degli studenti e delle casalinghe che al momento del sinistro non svolgano alcuna attività lavorativa. Sarebbe, d’altronde, iniquo negare un autonomo risarcimento alle categorie richiamate solo perché inoccupate al momento del sinistro/infortunio. La mancanza di lavoro non può bastare, difatti, per escludere un danno futuro in grado di incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a lavorare.
Si tratta, in sostanza, di operare una valutazione prognostica di un danno certus an incertus quando, ma che presumibilmente si verificherà a meno che non si voglia escludere che il danneggiato non intraprenderà mai alcuna attività lavorativa.
Perdita della capacità lavorativa e onus probandi
Quando dopo un sinistro o di un infortunio si subisce una lesione della propria integrità psico-fisica, non necessariamente si realizza la perdita della capacità lavorativa specifica o generica; pertanto, la sua menomazione (e conseguentemente quella della riduzione del reddito) va provata dal danneggiato, anche mediante presunzioni.
Più specificamente, la gravità della lesione rappresenta un fatto noto da cui ricavare il pregiudizio alla salute e una lesione della capacità lavorativa, che incidono negativamente sui futuri guadagni.
Tendenzialmente le c.d. lesioni micro-permanenti non hanno riflessi negativi sull’attività lavorativa futura, salvo che il danneggiato dimostri che il danno, pur se di modesta entità, abbia avuto incidenza sulle possibilità di guadagno futuro.
In generale è possibile dunque affermare che il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa non scatta in automatico, ma va dimostrato specificamente il pregiudizio economico e la sua diretta correlazione con la lesione subita (nesso eziologico).
La prova richiede maggiore specificità per la dimostrazione del danno alla capacità lavorativa specifica, atteso che il danneggiato dovrà dimostrare lo svolgimento dell’attività lavorativa prima del sinistro e l’impossibilità a svolgerla dopo di esso, con conseguente riduzione dei guadagni.
Come si quantifica il danno da incapacità lavorativa?
Dovendo tendere al ripristino dello status quo ante, il risarcimento sarà calcolato in base al reddito perduto e non conseguibile dopo il sinistro. Per il calcolo del danno futuro il giudice dovrà moltiplicare i redditi perduti con dei coefficienti di capitalizzazione.
Diverso è il risarcimento per chi al momento del sinistro non svolgeva alcuna attività produttiva di reddito: in tali circostanze, la giurisprudenza ritiene di dover tenere in considerazione ai fini risarcitori il triplo della pensione sociale, o piuttosto effettuare una valutazione presuntiva sul lavoro che la vittima avrebbe svolto in relazione ai propri studi, alle proprie capacità e al mercato del lavoro.
Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Ylenia Garriglio
