Sovraindebitamento e procedura di composizione della crisi
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Sovraindebitamento: cos’è, come funziona e chi può accedervi.

Il dilagare del fenomeno di eccessivo indebitamento, cui spesso si collegano anche drammatiche conseguenze, quali la scelta del debitore di togliersi la vita, ha indotto il legislatore ad adottare misure di gestione (e composizione) delle crisi per soggetti c.d. “non fallibili”.

Con la l. n. 3/2012 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (nota anche come “legge salva suicidi”), successivamente modificata dalla l. n. 221/2012, si è voluto introdurre, al pari di quanto già avviene per le imprese soggette a fallimento, uno strumento di risoluzione e definizione della posizione debitoria riservato ad alcuni particolari soggetti.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il termine sovraindebitamento indica “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art.6, comma 2, lett a), l.n. 3/2012).

Di conseguenza, i requisiti oggettivi del sovraindebitamento sono:

  1. una sproporzione tra le risorse a disposizione del debitore ed i relativi debiti, tale da impedire allo stesso di saldarli nei tempi e nelle condizioni concordate;
  2. dalla valutazione complessiva sia dei debiti sia delle sostanze a disposizione del debitore deve risultare una generale incapacità di adempiere, anche in presenza di eventuali beni che, però, risultano inalienabili e, quindi, non prontamente liquidabili;
  3. l’impossibilità per il debitore di onerare gli impegni assunti non è circoscritta ad un dato momento ma si atteggia come rilevante o definitiva, nel senso che, oltre ad essere oggettiva, gli impedisce, anche per la sua consistenza, per il futuro di rispondere regolarmente delle proprie obbligazioni.

Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?

I requisiti soggettivi della procedura, ovvero i soggetti che possono ricorrere a tale procedura, sono:

  1. Consumatore. E’ tale il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, La categoria di consumatore i materia di sovraindebitamento è più ampia rispetto a quella contenuta nella legge 3/2012 (art. 6 c. 2 lett.b) estendendosi anche ai soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), purché, in tali ipotesi, si tratti di debiti estranei a quelli sociali (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);
  2. imprenditore agricolo;
  3. start up innovativa;
  4. debitori non assoggettabili a procedure concorsuali (c.d. imprenditori sotto soglia e sopra soglia ma con debiti entro i 30.000,00 €);
  5. imprenditore cessato (cancellato dal registro delle imprese);
  6. socio illimitatamente responsabile;
  7. professionisti, artisti e lavoratori autonomi;
  8. associazioni professionali o studi professionali associati;
  9. enti privati non commerciali.

Una delle novità introdotte dal CCI è quella riguardate la possibilità di attivare la procedura di sovraindebitamento anche per i familiari del debitore (coniuge, pareti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile, conviventi di fatto) ex art. 66, Capo II, Sezione I, rubricata “disposizioni di carattere generale”.  E’ prevista dunque la possibilità per il debitore di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, in caso di esistenza di due condizioni:

  • convivenza dei membri della famiglia;
  • origine comune del debito (ad esempio una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria).

Come si svolge la procedura di sovraindebitamento?

L’istanza di avvio della procedura può essere rivolta direttamente all’O.C.C., Organismo diComposizione della Crisi, competente per territorio, il quale, nominerà un professionista, il Gestore della crisi, incaricato di studiare la documentazione fornita dal sovraindebitato, inerente la propria posizione patrimoniale, reddituale e debitoria.

E’ prevista anche la possibilità di presentare l’istanza direttamente presso il Tribunale territorialmente competente che provvederà alla nomina di un professionista con ruolo equivalente all’O.C.C..

A seguito della nomina del Gestore della crisi si da avvio alla fase di negoziazione tra l’O.C.C. e il debitore, tesa a predisposizione di una prima relazione particolareggiata e un attestazione di fattibilità del piano di composizione della crisi che saranno poi depositati presso il Tribunale competente per ottenerne l’omologazione da parte del Giudice.

Estinzione debito: cos'è e quando è possibile ricorrervi

A seconda della categoria in cui è ricompreso il debitore (ut supra paragrafo 2) il debito potrà essere estinto con le seguenti modalità:

  1. Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione (c.d. concordato minore). Prevede la presentazione di un progetto, da sottoporre all’approvazione dei creditori, con il quale vengono indicati modalità e tempi di soddisfazione (totale o parziale) dei crediti. L’accordo è subordinato al parere favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
  2. Piano del consumatore. Si articola come l’accordo sub 1., ma non richiede il beneplacito dei creditori. Come si deduce dal nome, è riservato alla ristrutturazione di quei debiti che non derivano da un’attività professionale od imprenditoriale in corso e che sono stati contratti da un soggetto che ricada nella categoria di consumatore;
  3. Liquidazione del patrimonio del debitore. In caso di mancata omologazione dell’accordo o del piano il debitore potrà chiedere al Tribunale la liquidazione del patrimonio con individuazione dei beni del debitore da vendere, il cui ricavato verrà impiegato per saldare in tutto od in parte i debiti esistenti.

I vantaggi di attivare la procedura di sovraindebitamento

Il primo vantaggio per il debitore è che con il decreto d’urgenza emesso dal Tribunale ancor prima dell’omologazione del piano o dell’accordo, il Giudice disporrà il divieto di attivazione di nuove azioni esecutive a carico del debitore.

Ugualmente l’Autorità giudiziaria disporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi già pendenti e così, ad esempio, un’asta per un pignoramento immobiliare potrà essere impedita anche nel caso in cui sia già fissata.

Un ulteriore vantaggio per il creditore è quello di poter ottenere la sospensione degli interessi dovuti al creditore fino al momento dell’omologa del piano o accordo da parte del Tribunale.

L’assistenza professionale legale durante la procedura di sovraindebitamento

La procedura di estinzione del sovraindebitamento si caratterizza per forte complessità sia nella fase innanzi l’O.C.C. sia in quella giudiziaria per cui è indispensabile l’assistenza di professionisti qualificati in materia per ottenere i maggiori benefici per il debitore.

L’attività dell’avvocato del debitore risulterà fondamentale per trarre i migliori risultati e sarà diretta alla preparazione del piano o dell’accordo, all’acquisizione della copiosa documentazione necessaria ad istruire correttamente la procedura, all’intermediazione con l’O.C.C. per la scelta delle soluzioni strategicamente più convenienti e utili alla raggiungimento del risultato finale.

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Nel caso in cui desideri avere assistenza o una consulenza legale in materia di sovraindebitamento a Roma, contatta lo Studio Legale Di Sanza sito a Roma Eur, sempre a disposizione con i suoi professionisti.

Avv. Alfredo Di Sanza

Avv. Francesca Cipolloni

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