Quando la separazione dà diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali
RICHIEDI UNA CONSULENZA LEGALE ONLINE

Compila il seguente modulo per ricevere un primo contatto gratuito da un nostro legale

Quando tra due coniugi viene meno il rapporto affettivo di comunione spirituale, gli stessi potranno rivolgersi al Giudice per chiedere una pronuncia di separazione personale.

La separazione giudiziale, in particolare, può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare un grave pregiudizio all’educazione dei figli.

Cosa si intende per “separazione con addebito”?

Su espressa richiesta di uno dei coniugi (o di entrambi, l’uno nei confronti dell’altro), ma mai d’ufficio, può essere disposto, qualora ne ricorrano i presupposti, l’addebito della separazione ad una delle parti.

L’addebito non è altro che l’attribuzione della separazione e, quindi, della fine dell’unione coniugale, alle colpe di uno dei due coniugi per aver adottato dei comportamenti contrari ai doveri che discendono dal matrimonio.

Il Giudice, quindi, di fronte all’istanza del coniuge di addebitare all’altro la separazione, od in presenza di un “doppio addebito” qualora l’istanza sia reciproca, è chiamato a valutare i comportamenti tenuti da entrambi i coniugi e verificare la fondatezza delle prove di colpevolezza dagli stessi offerte in giudizio.

L’addebito, quindi, consegue all’accertata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e precisamente:

  • dovere di fedeltà;
  • obbligo reciproco all’assistenza morale;
  • reciproca assistenza materiale;
  • dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • dovere di coabitazione;
  • obbligo di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia.

Tuttavia, la violazione dei doveri coniugali di per sé non basta a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, ma è necessario provare che tale violazione abbia causato la crisi del rapporto coniugale.

Infatti, una condotta eventualmente contraria ai doveri coniugali non fonda, di per sé, la pronuncia di addebito, se intervenuta in un momento successivo al sopraggiungere della crisi matrimoniale, quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

E’ bene ricordare che l’addebito è istituto applicabile solo all’interno del giudizio di separazione: ne consegue che, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito od alla omologazione della separazione consensuale, non potrà più chiedersi una pronuncia di addebito né per fatti anteriori alla separazione né per fatti sopravvenuti.

Quali sono le conseguenze della pronuncia di addebito?

Gli effetti che ricadono sul coniuge cui è addebitata la separazione sono i seguenti:

  • non può chiedere l’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro. E’ fatto salvo il diritto agli alimenti, qualora ne abbia i requisiti ovvero uno stato di bisogno grave ed oggettivo e l’impossibilità di procurarsi mezzi per la sopravvivenza;
  • non può vantare diritti successori nei confronti dell’altro, ovvero non può assumere la qualità di erede nei suoi confronti. Nel caso in cui sia titolare del diritto agli alimenti al momento di apertura della successione, avrà diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità non superiore all’importo degli alimenti stessi e tenuto conto delle sostanze ereditarie e della qualità e numero degli eredi legittimi.

Nessun effetto, invece, consegue sulle statuizioni relative ai figli ed all’assegnazione della casa coniugale che rimangono indifferenti alla pronuncia di addebito.

L’imputabilità della separazione può portare in alcuni casi ad un risarcimento del danno non patrimoniale, secondo i termini fissati dalla Corte di legittimità.

Quali sono i presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali in caso di separazione?

Con la sentenza n. 26383/2020 la Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla separazione dei coniugi, nel caso di specie per violazione dell’obbligo coniugale di fedeltà.

E’ principio di diritto consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l’infedeltà coniugale, quale violazione di un dovere nascente dal matrimonio, può comportare non solo l’applicazione di misure tipiche del diritto di famiglia, quali appunto l’addebito della separazione, ma anche il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.

A tal proposito, la Corte chiarisce che la mancata pronuncia di addebito della separazione non preclude il riconoscimento di un risarcimento dei danni non patrimoniali; è necessario, tuttavia, che ricorrano i seguenti presupposti:

  • la condizione di afflizione indotta nel coniuge deve superare la soglia della tollerabilità;
  • tale danno deve tradursi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito quale, ad esempio, il diritto alla salute, all’onore od alla dignità personale.

L’accertamento della sussistenza di tali presupposti è riservata al Giudice di merito; pertanto, sotto questo profilo, la decisione impugnata è insindacabile in sede di legittimità.

Conclusioni

L’imputabilità della fine della relazione coniugale ad un coniuge, se richiesta dall’altro, dipende dalla prova – e conseguente accertamento – della violazione di doveri coniugali, tale da aver determinato essa stessa l’impossibilità di proseguire oltre la convivenza.

Tuttavia, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e, quindi delle sofferenze patite in conseguenza della separazione, risulta autonoma dalla pronuncia di addebito, la cui mancanza non impedisce la richiesta risarcitoria.

Infatti, essa può essere avanzata dal coniuge purché dia prova che la sofferenza patita abbia superato la soglia di normale tollerabilità e che abbia determinato la violazione di diritti riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale, quali il diritto alla salute, all’onore od alla dignità personale.

Studio Legale specializzato in diritto di famiglia

Nel caso in cui desideri avere una consulenza legale in diritto di famiglia per questioni legate alla possibilità di addebito della separazione o di richiesta di un risarcimento per i danni patiti per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, contatta lo Studio Legale Di Sanza, sempre a disposizione con il suo team di professionisti.

Avv. Alfredo Di Sanza

Avv. Francesca Cipolloni

RICHIEDI UNA CONSULENZA LEGALE ONLINE

Compila il seguente modulo per ricevere un primo contatto gratuito da un nostro legale

POTREBBE ANCHE PIACERTI

  • Diritto civile
  • Diritto del Lavoro
  • Diritto di Famiglia
  • Diritto Immobiliare