La particolarità delle statuizioni in materia di diritto di famiglia risiede nella loro non definitività, potendo, al ricorrere dei presupposti di legge, sempre essere modificate.
Tra i provvedimenti che, nella prassi, maggiormente sono oggetto di richiesta di revisione vi è quello relativo all’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, maggiorenne non autosufficiente o del coniuge.
Come si richiede la revisione dell’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento può essere previsto in favore del coniuge e/o dei figli.
Nel caso del coniuge, l’assegno risponde a ragioni di assistenza che non vengono meno con la fine dell’unione coniugale; nel caso di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’assegno risponde al dovere del genitore di contribuire al loro mantenimento.
Tuttavia, dal momento della statuizione, possono sopraggiungere delle nuove circostanze che rendono l’assegno così determinato non più adeguato alle reali condizioni economiche delle parti.
La revisione (o la revoca) può avvenire:
- in Tribunale, mediante apposita richiesta al Giudice in presenza di giustificati motivi sopravvenuti rispetto alla precedente statuizione;
- con un accordo tra le parti in sede di negoziazione assistita senza la necessità di dimostrare la presenza di giustificati motivi.
A ben vedere, quindi, tranne il caso in cui le parti si accordino per modificare l’importo dell’assegno, nelle altre ipotesi occorrerà dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi.
Vediamo quali sono.
Quali sono i giustificati motivi legittimanti la revisione dell’assegno di mantenimento?
La modifica dell’assegno di mantenimento può essere chiesta in presenza di giustificati motivi, individuabili nelle seguenti sopravvenienze:
- mutate condizioni economiche delle parti (sia del soggetto beneficiario che del soggetto onerato dell’assegno). Una revisione dell’assegno di mantenimento potrebbe essere chiesto in caso di miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario: ad esempio, è stata ritenuta fondata la richiesta di modifica dell’assegno in favore del coniuge che, rispetto al periodo in cui è stata pronunciata la precedente statuizione, ha trovato un lavoro, eventualmente anche non assistito da regolare contratto, od in ogni caso ha incrementato i propri guadagni. Lo stesso dicasi nell’ipotesi opposta: ovvero, il soggetto onerato dell’assegno può fondare la propria richiesta di revisione sul proprio peggioramento delle condizioni economiche, dovute, ad esempio, alla perdita del lavoro od a condizioni di salute tali da procurargli ingenti spese per le cure.
- creazione di un nuovo nucleo familiare. Nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, non si può non tenere conto della eventuale e sopraggiunta creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge onerato del mantenimento. Assumerà così rilevanza sia la convivenza more uxorio purché stabile, continua e regolare, sia la nascita di nuovi figli, sebbene, ovviamente, ciò non faccia venire meno i doveri coniugali e di mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione;
- mutate esigenze dei figli. Nella determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli si deve tener conto delle loro “attuali esigenze”. Di conseguenza, la crescita e lo sviluppo della prole legittimano di per sé la revisione dell’assegno, a prescindere da eventuali mutate condizioni economiche delle parti, purché, ovviamente, la nuova misura determinata trovi capienza nelle disponibilità economico-patrimoniali del genitore obbligato.
L’incidenza del reddito di cittadinanza sull’assegno di mantenimento.
Tra i motivi di mutate condizioni economiche si annovera di frequente la percezione del reddito di cittadinanza da parte dell’ex coniuge o del figlio maggiorenne.
Il reddito di cittadinanza, quale sostegno economico elargito dallo Stato al ricorrere di determinati presupposti, certamente incide sulle condizioni economiche del beneficiario dell’assegno, legittimando il soggetto onerato della relativa corresponsione a chiedere, in tal senso, la riduzione o la revoca del mantenimento stesso.
Per il coniuge che lo percepisce il reddito di cittadinanza certamente può fungere da contributo parziale al proprio sostentamento ed alle spese di mantenimento dei figli; per il figlio maggiorenne, parimenti, il beneficio statale contribuisce a sancirne l’indipendenza economica, facendo venir meno qualsiasi obbligo in capo al genitore onerato.
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Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni
