In che termini si può parlare di violazione degli obblighi di assistenza familiare?
La fattispecie di cui all’art. 570 c.p., relativa alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, sanziona la condotta di chi viene meno ai propri doveri di assistenza, correlati alla responsabilità genitoriale od alla qualità di coniuge, ponendo, quindi, in essere un comportamento contrario all’ordine od alla morale delle famiglie.
Tale condotta, al ricorrere dei presupposti di legge, oltre a provocare delle conseguenze sul piano civilistico, integra a tutti gli effetti gli estremi di un reato. Se sul piano civile può dar luogo ad un ordine di pagamento diretto od al sequestro dei beni del soggetto obbligato, laddove il Giudice accerti l’inadempienza, essa può anche assumere rilevanza penale ed essere punita con la reclusione fino ad un anno o la multa da 103 a 1032 euro.
Le pene di cui all’art. 570 c.p. sono applicate poi, per quanto sancito specificatamente in materia di famiglia dal successivo art. 570 bis c.p., al coniuge inadempiente al versamento di qualsiasi tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che disattende gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli.
Tuttavia, il venir meno ai propri doveri di assistenza nei confronti di coniuge o figli non sempre assume rilevanza penale, ma occorre accertare, volta per volta, le condizioni esistenti. Infatti, la mera mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile rileva solo in questa sede, a meno che l’inadempienza del soggetto obbligato non sia tale da privare il beneficiario dei mezzi di sussistenza necessari; in tale ultimo caso, la condotta può essere perseguibile penalmente.
La Cassazione ha recentemente avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul tema, andando, così, a definire l’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570 c.p.
Quali sono i presupposti del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?
Come anticipato, affinché l’inadempienza del soggetto obbligato assuma rilevanza penale è necessario che essa si traduca, innanzitutto, nella mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza necessari ai figli minori od al coniuge.
Il concetto di “sussistenza” richiama non solo i mezzi di sopravvivenza vitale (vitto ed alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche ed al regime personale del soggetto obbligato, un sia pur modesto soddisfacimento di altre complementari esigenze di vita quotidiana, quali, ad esempio, abbigliamento, spese di istruzione per i figli, mezzi di comunicazione, ecc.
Ulteriori presupposti ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sono:
- lo stato di bisogno dell’avente diritto. E’ necessario, quindi, che il beneficiario dell’assegno sia privo di quanto necessario per soddisfare esigenze di vita primarie e complementari. Lo stato di bisogno si presume in caso di figli minori, in quanto si tratta di soggetti non idonei a produrre un reddito proprio, e ricorre anche quando alla sussistenza vi provveda in via sussidiaria l’altro coniuge od un terzo (es. i nonni). In tutti gli altri casi, lo stato di bisogno deve essere oggetto di specifica prova;
- la concreta capacità economica dell’obbligato;
- la coscienza e volontà di rendersi inadempiente agli obblighi di assistenza familiare. Il reato è, quindi, punibile, a titolo di dolo generico.
Tuttavia, affinché possa escludersi la responsabilità penale del soggetto obbligato non è sufficiente addurre lo stato di disoccupazione o temporanee difficoltà economiche. E’ necessario dare prova di un’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di assistenza familiare, da intendersi quale persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti.
L’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. nella pronuncia n. 28774/2020 della Cass. sez. IV penale
La Suprema Corte di Cassazione è stata nuovamente interessata dal tema della violazione degli obblighi di assistenza familiare. La vicenda trae origine dalla condanna in appello di un uomo per il reato di cui all’art. 570 c.p. L’uomo, ricorrendo in Cassazione, ha lamentato la mancata valutazione da parte dei Giudici di appello della sua impossibilità oggettiva, già accertata dal Tribunale di prime cure, di versare all’ex coniuge l’assegno, a fronte del versamento di quanto dovuto al figlio minore.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito non aveva preso in considerazione la pronuncia dei Giudici di primo grado con la quale era stato revocato all’ex moglie l’assegno di mantenimento né aveva accertato l’inadempimento incolpevole a tali obblighi, a fronte delle addotte precarie condizioni economiche e della necessità di avvalersi dell’aiuto di familiari per garantire almeno il mantenimento al minore.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso.
In particolare, il Supremo Consesso ha chiarito come l’obbligo di assistenza, a seguito della separazione (nel caso in esame), imponga una specifica valutazione comparativa delle capacità economiche dei coniugi: da qui, poi, la necessità di operare un confronto con la situazione ipotizzabile in costanza di matrimonio, esposto agli effetti derivanti da eventi incidenti in senso eventualmente peggiorativo.
L’omesso versamento dell’assegno, pertanto, in mancanza del presupposto dello stato di bisogno del beneficiario, non può integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, laddove tale violazione sia ascrivibile a precarie condizioni economiche dell’obbligato.
Nel sancire questo principio, la Corte richiama un proprio precedente, secondo cui “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze di sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio” (Cass. n. 25246/2018).
La Suprema Corte, accogliendo anche i motivi addotti dal ricorrente, rileva come i Giudici di secondo grado abbiano effettivamente omesso di prendere in considerazione la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale con la quale era stato revocato l’obbligo di mantenimento a carico dell’uomo, già onerato del versamento periodico al figlio, in quanto privo di una capacità contributiva ulteriore.
Non solo. La Corte di merito, secondo i Giudici di legittimità, ha anche omesso di accertare la ricorrenza dell’elemento soggettivo: ai fini della configurabilità del reato, infatti, si richiede la volontà e consapevolezza di non adempiere ai propri obblighi di assistenza; circostanza, questa, non valutata ed, in ogni caso, non presente nel caso in esame, atteso che il ricorrente non versava all’ex moglie il mantenimento a causa di comprovate difficoltà economiche che lo avevano anche indotto a chiedere aiuti ai familiari per assolvere almeno i propri obblighi nei confronti del figlio minore.
Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, è possibile ritenere che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. si configuri ogniqualvolta la condotta omissiva sia cosciente e volontaria e tale da privare il beneficiario, il quale versa in uno stato di bisogno, dei mezzi ordinari di sussistenza.
Tuttavia, l’accertamento dell’integrazione degli estremi di reato richiede una valutazione comparativa delle capacità contributive rispettive dei coniugi, prendendo in considerazione eventi che possono incidere in senso peggiorativo sulle condizioni economiche degli stessi anche in costanza di matrimonio.
In ogni caso, non basta la condotta omissiva per ascrivere il reato di cui all’art. 570 c.p. all’obbligato: sarà necessario anche accertare che l’obbligato abbia volontariamente omesso di adempiere ai propri obblighi. Certamente, l’esistenza di una sentenza che abbia già comparato le rispettive capacità economiche delle parti e che, per questo, abbia revocato l’assegno all’avente diritto, è indice di una inconfigurabilità del reato e deve necessariamente essere presa in considerazione.
Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni
