Obblighi di assistenza familiare: nessuna attenuante in caso di violazione.
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Gli obblighi di assistenza familiare: cosa fare in caso di inadempimento?

Come noto, in sede di separazione e/o di divorzio, il Giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, può stabilire in capo ad uno dei coniugi l’obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento in favore di figli minori, ma anche maggiori di età non autosufficienti economicamente, nonché in favore dell’ex coniuge.

Tuttavia, non mancano casi in cui il coniuge obbligato si renda inadempiente.

Trattandosi di una vera e propria obbligazione, il legislatore ha previsto degli strumenti coercitivi attraverso i quali i beneficiari (ex coniuge o figli) possono ottenere la disponibilità immediata e periodica delle somme loro garantite giudizialmente, in modo da evitare che una prolungata inadempienza possa pregiudicare il loro sostentamento.

In particolare, i rimedi previsti dall’ordinamento in caso di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento sono:

  • l’ordine di pagamento diretto con il quale il beneficiario chiede al Giudice di ordinare a terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato (es. il datore di lavoro), di riservare e versare una parte di queste somme a proprio favore;
  • il sequestro dei beni del coniuge obbligato, a garanzia del pagamento dell’assegno periodico.

Gli strumenti sopra indicati costituiscono i rimedi di natura civilistica all’inadempimento dell’obbligo di versare il mantenimento ad ex coniuge o figli.

La fattispecie, però, a date condizioni, può anche integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Quando si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, secondo il combinato disposto degli artt. 570 e 570 bis c.p., si configura quando la mancata corresponsione del mantenimento in favore di ex coniuge e/o figli

  • sia tale da compromettere la “sussistenza” dei beneficiari, da intendersi, secondo il concetto largamente condiviso da dottrina e giurisprudenza, quale senso di soddisfazione delle esigenze basilari di vita, non limitato a vitto ed alloggio, ma esteso anche alle spese di vestiario, istruzione ed altro;
  • sia intenzionalmente preordinata a privare materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza ordinaria, tanto da pregiudicare le esigenze basilari di vita quotidiana.

Tale condotta inadempiente è punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1032 euro.

Tuttavia, il Giudice è chiamato a valutare anche la capacità effettiva del coniuge inadempiente di osservare l’obbligazione impostagli.

Il coniuge che non ha le risorse economiche necessarie per corrispondere il mantenimento ad ex moglie e/o figli commette il reato?

Tendenzialmente, la giurisprudenza esclude che lo stato di precarietà economica possa, di per sé, evitare al coniuge inadempiente la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cass. n. 3952/2018).

Allo stesso modo, nemmeno la dimostrazione in giudizio della perdita del lavoro per licenziamento basta ad escludere il reato: la Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di disoccupazione non è un’esimente valida, non può indicare l’impossibilità di provvedere al mantenimento della prole.

Occorre, piuttosto, dimostrare, un’incapacità economica assoluta, un impedimento di natura oggettiva: secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, l’impossibilità di far fronte agli obblighi di mantenimento sanzionati dall’art. 570 c.p. deve essere assoluta e deve, altresì, integrare una situazione persistente, oggettiva ed incolpevole di indisponibilità di introiti (Cass. n. 33997/2015).

Non basta ad escludere la responsabilità del coniuge inadempiente un inadempimento sia pur parziale che abbia, però, impedito ai beneficiari di soddisfare le basilari esigenze di vita quotidiana.

La sentenza n. 30452/2020 e l’esclusione delle attenuanti generiche

La Suprema Corte di Cassazione è tornata recentemente a pronunciarsi sul tema con la sentenza n. 30452/2020, in riferimento al caso di un padre che si era reso inadempiente per anni agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio minore, obblighi ai quali aveva sopperito l’ex moglie nel tentativo di garantire al figlio il soddisfacimento dei bisogni primari.

La Cassazione ha avuto modo di chiarire che:

  • omettere di versare il mantenimento al figlio minore determina il venir meno dei mezzi di sussistenza strettamente necessari al figlio stesso, il quale versa in un obiettivo ed incontroverso stato di bisogno proprio in ragione della minore età;
  • la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento nei confronti dei minori integra per definizione il reato di cui agli artt. 570 - 570 bis c.p., in quanto si presume che il minore non sia in grado di produrre un reddito proprio;
  • lo stato di bisogno del minore è presunto fino a prova contraria, quindi non esclude il reato la circostanza che le esigenze primarie del figlio sono garantite dall’altro genitore con risorse proprie o da terzi.

Nessuna attenuante è, inoltre, riconosciuta al genitore che, non contribuendo per anni al mantenimento del figlio, dimostra un protratto disinteresse nei suoi confronti.

Conclusioni

Si ha violazione degli obblighi di assistenza familiare ogniqualvolta l’inadempimento colposo del coniuge obbligato sia tale da privare il beneficiario del mantenimento (coniuge o figli) dei mezzi di sussistenza per soddisfare le primarie esigenze di vita.

In particolare, se l’omissione è perpetrata nei confronti di un minore, il reato si configura senza ombra di dubbio, in quanto si presume che il minore non abbia capacità per produrre un reddito proprio e, quindi, necessiti del sostentamento altrui.

Non basta invocare a propria discolpa la perdita del lavoro o le contingenti difficoltà economiche: la rilevanza penale della condotta omissiva è subordinata all’accertamento di una situazione oggettiva, persistente ed incolpevole di indisponibilità di introiti, in mancanza della quale alcuna attenuante potrà essere riconosciuta al soggetto inadempiente.

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