L’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
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Fino all’entrata in vigore della legge n.219 del 2012, nel nostro ordinamento era presente la differenza tra figli “legittimi” e figli c.d. “naturali”: i primi erano quelli nati dall’unione coniugale; i secondi, invece, quelli nati al di fuori del matrimonio.

Con la l.n. 219/2012 (recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”) si è provveduto ad eliminare ogni distinzione, riscrivendo l’art. 315 c.c.: la norma sancisce l’assoluta parità dei figli nati all’interno di un matrimonio oppure di una convivenza (“tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”), ponendosi quale principio ispiratore della riforma.

Cosa succede, però, in mancanza di un vincolo coniugale, quando la coppia di fatto si separa?

Come si regolamenta l’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio?

Per una coppia convivente senza figli, l’eventuale separazione di fatto non fa sorgere obblighi giuridici: la parte della coppia economicamente più debole, ad esempio, non vanta un diritto al mantenimento.

Diverso è, tuttavia, il caso in cui dalla convivenza siano nati dei figli: in tale ipotesi è necessario regolamentare, sempre perseguendo il supremo interesse del minore, il regime di affidamento e mantenimento degli stessi.

Eliminata ogni disparità a livello normativo, i figli nati da una convivenza vantano gli stessi diritti di quelli nati in costanza di matrimonio, primo tra tutti il diritto alla bigenitorialità, ovvero a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.

Pertanto, i genitori non sposati possono rivolgersi, congiuntamente o meno, al Tribunale al fine di stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento dei propri figli.

Come si svolge il procedimento dinanzi al Tribunale?

Il genitore che intenda regolamentare il regime di affidamento del figlio deve presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza.

Qualora i genitori si trovino d’accordo sul regime di visita, mantenimento ed affidamento del minore, è possibile presentare dinanzi al Giudice le condizioni concordate, al fine di formalizzare l’intesa raggiunta.

Anche per i figli nati all’interno di una convivenza, data la raggiunta parità giuridica con quelli nati nel matrimonio, la soluzione dell’affidamento condiviso costituisce la regola da prediligere, salvo il consueto limite del pregiudizio per il minore.

Al pari di quanto avviene in sede di separazione dei coniugi o di divorzio, il Giudice, investito della questione, è chiamato, poi, a pronunciarsi sul regime di visita del minore da parte del genitore non collocatario, sull’entità del mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie, nonché sull’assegnazione della casa familiare.

La regolamentazione del regime di visita è chiaramente ispirata al diritto alla bigenitorialità del minore ed al corrispondente diritto dei genitori di esercitare ciascuno la propria responsabilità genitoriale dopo la fine della convivenza: in questo senso, il Giudice tende a prevedere tempi equi di permanenza del figlio con ciascun genitore.

Per quanto riguarda il mantenimento, il criterio rimane quello di assicurare al minore lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza, tenuto conto, ovviamente, delle condizioni economiche e reddituali di ciascun genitore. Preme precisare, però, che anche in questo caso l’obbligo di corrispondere il mantenimento al figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma con la raggiunta autosufficienza economica.

Infine, in ordine all’assegnazione della casa familiare, anche laddove manchi un vincolo di coniugio tra le parti, il criterio è sempre quello di preservare l’ambiente in cui il figlio è nato e/o cresciuto, nell’ottica di tutelare il suo equilibrio psico-fisico, ed assegnare, quindi, la casa al genitore collocatario, quello tra i due ritenuto maggiormente in grado di garantire cure e presenza al figlio.

Conclusioni

Con la legge n. 219/2012 si è provveduto finalmente ad eliminare ogni distinzione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati al di fuori di esso, sancendone l’assoluta parità giuridica.

Tuttavia, qualora la coppia non unita in matrimonio si separi, è necessario rivolgersi al Tribunale del luogo di residenza del minore per regolarizzare il regime di affidamento e mantenimento da seguire dopo la fine della convivenza.

Il procedimento può essere attivato da un genitore o congiuntamente da entrambi ed è ispirato agli stessi principi regolatori valevoli in caso di separazione o divorzio: primo fra tutti, il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.

Studio legale specializzato in diritto di famiglia

Nel caso in cui desideri avere una consulenza legale in materia di regolamentazione del regime di affidamento dei figli in assenza di matrimonio, contatta lo Studio Legale Di Sanza, sempre a disposizione con i suoi professionisti.

Avv. Alfredo Di Sanza            

Avv. Francesca Cipolloni

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