Qual è la nozione del principio della bigenitorialità in ambito europeo?
Come noto, nel nostro ordinamento il principio di bigenitorialità si risolve nell’esigenza di garantire ai figli minori la presenza comune dei genitori nelle loro vite, tale da assicurare loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi nonché nel dovere dei genitori medesimi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione.
Generalmente, il principio di bigenitorialità si persegue prevedendo, in caso di fine dell’unione, coniugale o meno, dei genitori, un regime di affidamento condiviso, sì da consentire una partecipazione attiva dei genitori alla crescita ed all’educazione dei figli ed un rapporto equilibrato e costante di questi ultimi con entrambi.
Tale soluzione si predilige nel caso in cui corrisponda al supremo interesse del minore e non sia, invece, pregiudizievole per il suo benessere psico-fisico.
Il principio di bigenitorialità trova espresso riconoscimento anche in ambito europeo: il principale riferimento normativo è l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali o Carta di Nizza – Strasburgo.
In particolare, la disposizione richiamata, rubricata “Diritti del minore”, espressamente sancisce al punto 2 “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”. Al punto 3 è, inoltre, statuito che “Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
La Corte di Giustizia Europea ha spesso messo in relazione questi principi con il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, riconosciuto al diverso art. 7 della Carta dei diritti fondamentali e ripreso all’art.8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
In particolare, l’art. 8 CEDU, aggiunge al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al punto 2 l’impossibilità per un’autorità pubblica di impedire l’esercizio di un tale diritto, salvo che tale ingerenza sia prevista dalla legge e rappresenti, in una società democratica, una necessaria tutela finalizzata, tra gli altri, alla protezione dell’ordine pubblico, della salute, della morale o dei diritti e delle libertà altrui.
Il combinato disposto di tali norme, gli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza-Strasburgo e l’art.8 CEDU, è stato spesso utilizzato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per perseguire il supremo interesse del minore, soprattutto in materia di ricongiungimenti familiari, e garantirgli rapporti equilibrati con entrambi i genitori: il diritto alle relazioni familiari, che è diritto anche dei genitori, si traduce nell’esigenza di contemperare gli interessi in gioco (quelli del minore, dei genitori e dell’ordine pubblico) perseguendo sempre, in via prioritaria, il supremo interesse del minore a mantenere rapporti personali stabili con entrambi i propri genitori, anche in caso di crisi coniugale degli stessi. Un’eventuale restrizione od esclusione di tale diritto può giustificarsi solo in base al medesimo interesse del minore: gli Stati, quindi, hanno un obbligo positivo di garantire i contatti all’interno del nucleo familiare, salvo che ciò non pregiudichi il benessere psico-fisico del minore stesso. In tal senso, gli interessi del minore da preservare, secondo la Corte di Giustizia Europea, sono sostanzialmente due: mantenere i legami con la sua famiglia, salvo la prova che tali legami siano indesiderabili, e poter crescere e svilupparsi in un ambiente sano.
L’ordinanza n. 28723/2020 della Cassazione Civile ed il richiamo alla CEDU
L’analisi del principio di bigenitorialità in ambito europeo si rende necessaria per comprendere la portata di una recente pronuncia della Cassazione che, nel dirimere una controversia tra madre e padre per l’affidamento di un figlio, ha fatto propri gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in riferimento all’art. 8 della CEDU.
La vicenda trae origine dal rigetto da parte della Corte di Appello di Firenze del reclamo proposto da un padre avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni che non aveva accolto la sua richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre sul figlio minore e di allontanamento del figlio dall’abitazione materna.
Il padre, quindi, al quale erano stati concessi solo incontri protetti con il figlio una volta al mese in presenza dei servizi sociali, propone ricorso in Cassazione con sei motivi di diritto, tra i quali, per quanto in questa sede di interesse, occorre segnalare:
- il terzo motivo con cui si lamenta la scelta acritica dei Giudici di appello di far proprie le risultanze di una CTU ampiamente contestata che avevano ritenuto adeguate le capacità genitoriali della madre, senza tener conto dei comportamenti posti in essere dalla donna per alienare la figura paterna;
- il quarto motivo con cui si deduce il mancato accertamento dei comportamenti denunciati volti all’allontanamento del figlio dal padre in tema di PAS (Parental AlienationSyndrome o sindrome da alienazione parentale).
La Suprema Corte, con ordinanza n. 28723 del 16 dicembre 2020 ha accolto tali motivi, trattandoli unitariamente, in quanto incentrati entrambi sulla tutela del principio della bigenitorialità, asseritamente leso dalle decisioni di merito.
In particolare, gli Ermellini, dopo aver richiamato la nozione del principio di bigenitorialità, così come inteso dalla giurisprudenza costante (“presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione” – Cass. n. 9764/2019; Cass. n. 18817/2015; Cass. n. 11412/2014), fanno proprie le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di diritto al rispetto della vita familiare (ex art.8 CEDU) che possono riassumersi nei seguenti principi:
- le autorità giudiziarie nazionali hanno ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ma è necessario un rigoroso controllo sulle restrizioni supplementari al diritto di visita dei genitori e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU;
- per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare;
- le misure interne che impediscono il diritto di visita costituiscono un’ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione;
- le autorità giudiziarie nazionali devono adottare misure preparatorie, non automatiche e stereotipate, tali da consentire visite e contatti tra il minore ed i propri genitori nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello del genitore che non vive con lui.
Sulla scorta di tali osservazioni, la Suprema Corte ha rilevato come la Corte di Appello si sia limitata a confermare acriticamente le disposizioni del Tribunale per i Minorenni, senza dare riscontro alle doglianze mosse dal padre e senza fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che l’hanno portata ad escludere una frequentazione più assidua del figlio con il padre.
Inoltre, i giudici di secondo grado hanno omesso del tutto di dare rilievo alla condotta “oppositiva” della madre, pur documentata, gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, “mancando nel contempo di apprezzare, avuto riguardo alla posizione del genitore collocatario, che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana”.
La Suprema Corte, quindi, nell’accogliere il ricorso del padre, rinviando la causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, richiama un proprio precedente: “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenuto conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale efamiliare che è in grado di offrire al minore” (Cass. n. 18817/2015).
La madre può negare la visita dei figli al padre?
L’ordinanza n. 28723/2020 emessa dalla Corte di Cassazione ribadisce, ancora una volta, la preminenza del principio della bigenitorialità e l’esigenza di garantirlo, in presenza della fine dell’unione tra due genitori, nel supremo interesse dei figli minori.
Tale importanza è sancita anche mediante il richiamo a norme comunitarie ed orientamenti espressi in materia dalla Corte di Giustizia Europea, con l’intento di rimarcare l’assolutezza di tale principio, unitariamente condiviso anche nel panorama europeo.
Ciò che preme sottolineare è che la Corte di legittimità pone tra i requisiti di idoneità genitoriale la stessa capacità del genitore (collocatario) di garantire al figlio la continuità del rapporto parentale con l’altro: impedire al figlio di vedere e frequentare l’altro genitore può fortemente incidere sulla responsabilità genitoriale in termini di possibile decadenza dalla stessa.
Nel caso in cui si decida di avviare un procedimento legale volto alla risoluzione di tali spiacevoli circostanze o se si desiderano maggiori informazioni è possibile contattarci per una consulenza legale sul diritto di famiglia, ti risponderemo entro 24 ore.
Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni
