La Legge n. 153/1998 (di conversione del D.L. 69/1988) introdusse il c.d. assegno per il nucleo familiare, vale a dire una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
Discusso è stato il caso del riconoscimento degli assegni familiari al cittadino straniero, in Italia con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, i cui parenti risiedano all’estero, nel Paese di origine.
Gli assegni per il nucleo familiare per i cittadini stranieri
La richiamata Legge n. 153/1998, all’art. 2, comma 6-bis, esclude che rientrino nel nucleo familiare dello straniero i componenti che non risiedono in Italia, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino preveda un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale tra i due Paesi in materia di trattamenti di famiglia.
L’intervento della Corte di Giustizia Europea
In tale contesto si inserisce la recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa il 25.11.2020, nella causa C-302/19.
In particolare, la sentenza in esame ha riguardato il caso di un cittadino dello Sri Lanka, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in Italia e, dal 28.12.2015, di un permesso unico di lavoro ai sensi del D.Lgs. 40/2014, cui l’INPS rigettava la domanda volta all’ottenimento dell’assegno per il nucleo familiare con riferimento ai periodi in cui la moglie ed i figli risiedevano nel Paese di origine.
L’INPS poneva il richiamato art. 2, comma 6-bis, della L. n. 153/1998 alla base del proprio rigetto della domanda formulata dal cittadino dello Sri Lanka e, pertanto, investita della questione, la Corte di Cassazione, con rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea se tale articolo dovesse ritenersi contrario al diritto dell’Unione Europea.
Ebbene, è interessante l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte per definire la questione alla stessa sottoposta.
Anzitutto, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che gli Stati membri dell’Unione Europea non sono limitati da quest’ultima nell’organizzazione dei singoli regimi di sicurezza sociale né per quanto concerne le condizioni per la concessione delle prestazioni né per quanto concerne l’importo ed il periodo di riconoscimento delle stesse.
Ciò che resta fermo, precisa la Corte, è che gli Stati membri debbano conformarsi alla normativa comunitaria e, quindi, con particolare riferimento al caso oggetto di esame, conformarsi alla Direttiva 2011/98 in materia di sicurezza sociale, facendo sì che i cittadini di Paesi terzi, ammessi per fini lavorativi, beneficino della parità di trattamento.
Sulla base di tale precisazione, e con riferimento allo specifico caso del cittadino dello Sri Lanka in Italia per lavoro, nella sentenza in questione, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che debbano considerarsi contrari alla parità di trattamento di cui alla richiamata Direttiva sia l’omesso versamento dell’assegno per il nucleo familiare sia la riduzione del relativo importo se tutti o parte dei familiari non risiedono nel territorio della Repubblica italiana.
E ciò in quanto, da un lato, le norme italiane considerano facente parti del nucleo familiare di un italiano gli altri componenti residenti all’estero, mentre, dall’altro lato, l’Italia stessa individua una differenza tra cittadini stranieri ivi presenti con permesso di soggiorno/permesso unico e cittadini italiani, da rinvenirsi nei differenti legami che intercorrono tra l’Italia ed Paesi di origine di tali cittadini stranieri.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che "è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono".
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Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Giorgia Geremicca
