Blocco degli sfratti: in vigore il Decreto Milleproroghe 2021
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Confermata la proroga del blocco degli sfratti per morosità fino al 30.06.2021: è quanto dispone il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31.12.2020.

Ma cosa si intende per sfratto per morosità?

Nell’ordinamento giuridico italiano è un procedimento giudiziale mediante cui il locatore richiede al conduttore di rilasciare l’immobile in seguito al mancato pagamento di almeno due mensilità del canone locativo.

In tale circostanza, il locatore può rivolgersi al giudice per ottenere l’emissione del decreto di rilascio dell’immobile nonché l’ingiunzione del conduttore al pagamento di tutti i canoni locativi scaduti.

La normativa antecedente il Decreto Milleproroghe

Già all’art. 4 del Maxi Decreto Ristori si leggeva che "fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; il comma 6 dell’art. 103 d. l. 18/2020 statuiva invece che “L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”; disposizione poi prorogata fino al 31.12.2020.

Decreto n. 183/2020: il cosiddetto “Milleproroghe” 2021

Il decreto n. 183/2020 ha inteso dare prosieguo ed estensione ai principi suesposti.

All’art. 13 comma 13 in materia di proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti è stabilito, infatti, che “la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103 c. 6 d. l. 17.03.2020 n. 18 è prorogata sino al 30.06.2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

Come emerge chiaramente dalla lettura della disposizione, viene prolungato al giugno 2021 il blocco degli sfratti sugli immobili anche ad uso non abitativo; misura, questa, limitata:

- ai soli procedimenti di sfratto avviati per mancato pagamento del canone;

- agli immobili pignorati interessati dal decreto di trasferimento ma che siano ancora abitati dall’inquilino debitore e dalla sua famiglia.

Restano pertanto salvi i procedimenti di sfratto avviati per motivi diversi dalla morosità, come ad esempio gli sfratti per finita locazione.

Conseguenze della normativa

La misura in esame è stata fortemente voluta dall’Unione degli Inquilini, spinti dalla necessità di evitare un disastro sociale che sarebbe certamente arrivato durante la pandemia se non si fosse agito in tal senso.

Gli inquilini potranno dunque continuare ad occupare gli immobili anche in seguito dell’attivazione della procedura di sfratto da parte dei locatori. Costoro, difatti, potranno sì avviare procedure di sfratto anche nel primo semestre del 2021 e richiedere al giudice l’emissione dell’ordinanza di rilascio degli immobili, ma non potranno darvi esecuzione prima del luglio 2021.

In un periodo di crisi come quella attuale, derivante dalla pandemia da Covid-19, molti inquilini si sono trovati nell’impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni ed onorare al pagamento dei canoni. La ratio della misura è proprio quella di fornire un ausilio ai conduttori divenuti morosi per cause indipendenti dalla propria volontà e che, se il provvedimento di sfratto venisse a realizzarsi, si ritroverebbero senza un tetto.

Tale misura, se da un lato costituisce importante supporto per i conduttori, dall’altro svantaggia inevitabilmente i locatori, costretti ad ospitare in maniera gratuita per ancora molto tempo soggetti morosi dentro i propri immobili, che in moltissimi casi costituiscono l’unica fonte di reddito. Non sarà forse questa una categoria trascurata dagli aiuti messi in campo dal governo per arginare l’emergenza pandemica?

Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Ylenia Garriglio  

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