Il divorzio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio) comporta il venir meno nella coppia di alcuni obblighi reciproci, quali quello di fedeltà, convivenza ed assistenza morale.
Permane, tuttavia, l’obbligo di assistenza materiale, di sostegno al coniuge economicamente più debole. Tale obbligo, come noto, può risolversi nella corresponsione di un assegno periodico all’ex coniuge su ordine del Giudice.
Quali sono gli elementi da valutare per disporre l’assegno divorzile?
L’assegno divorzile può essere disposto dal Tribunale chiamato a pronunciarsi sullo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore del coniuge economicamente più debole, all’esito della valutazione dei seguenti elementi:
- condizioni economiche rispettive dei coniugi;
- ragioni della decisione;
- contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
- reddito di entrambi i coniugi;
- durata del matrimonio.
Il Giudice, quindi, sulla scorta di tale complessiva valutazione, può disporre l’obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente un assegno all’altro, quando questi non abbia mezzi adeguati o si trovi nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A tal proposito, con una pronuncia decisamente rivoluzionaria, la Corte di Cassazione nel 2017 (sentenza n. 11504), abbandonando il criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e richiamando un principio di autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi, ha individuato alcuni indici in base ai quali occorre accertare l’inadeguatezza dei mezzi o l’impossibilità di procurarseli e precisamente:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
- la capacità e possibilità effettive di lavoro personale, tenuto conto di età, salute, sesso e condizioni del mercato del lavoro;
- la disponibilità di una casa di abitazione.
Il contributo economico, su accordo delle parti, può essere versato anche in un’unica soluzione, qualora il Tribunale lo ritenga equo.
Il tema dell’assegno divorzile è stato portato anche di recente all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di ridefinire l’ambito di operatività ed i limiti di tale contributo economico.
Quali sono gli effetti di una nuova convivenza sull’assegno divorzile?
L’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile cessa nel momento in cui il coniuge beneficiario passa a nuove nozze.
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il diritto all’assegno divorzile si perde anche quando il coniuge beneficiario abbia una convivenza stabile, tale da rivestire i caratteri della famiglia di fatto, ovvero stabilità, solidità del vincolo e non occasionalità.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22604 del 16 ottobre 2020, ha avuto modo di chiarire proprio questo principio.
Di fronte ad un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra l’ex moglie, che continuava a percepire l’assegno dall’ex marito, ed il suo nuovo compagno, caratterizzato da ufficialità e fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, la Cassazione non ha avuto dubbi.
L’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile all’ex compagna viene meno nel caso in cui la stessa abbia instaurato una relazione durevole ed ufficiale con un nuovo compagno.
Pertanto, al pari delle nuove nozze, anche la creazione di una famiglia di fatto comporta la perdita del diritto all’assegno divorzile.
Assegno divorzile non più dovuto o da modificare: che fare?
La revisione o la revoca dell’assegno sono subordinati alla sopravvenienza di giustificati motivi.
Il Tribunale può, su richiesta della parte, disporre la revisione delle disposizioni inerenti misura e modalità di contribuzione (nonché le misure relative all’affidamento dei figli), qualora siano sopraggiunti giustificati motivi alla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per “giustificati motivi”, si intendono fatti nuovi, sopravvenuti e modificativi della situazione economica sulla base della quale erano state adottate le statuizioni in sede di divorzio, non potendo far valere successivamente fatti pregressi o ragioni non vantati in costanza del medesimo procedimento.
Ovviamente, è onere di colui che chiede la rivisitazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno dimostrare la sopravvenienza di fatti nuovi ed ulteriori, non potendo invocare, a supporto della propria richiesta unicamente i precedenti interpretativi della Corte di Cassazione (Cass. nn. 22265 e 22269 del 16 ottobre 2020).
Conclusioni
L’assegno divorzile può essere riconosciuto dal Giudice all’ex coniuge qualora questi non abbia le risorse economiche sufficienti o si trovi nell’impossibilità di procurarsele, all’esito di una valutazione complessiva di una serie di elementi indicati dalla legge.
In ogni caso, una nuova convivenza, al pari delle nuove nozze, del coniuge beneficiario dell’assegno, comporta la revoca dell’assegno eventualmente riconosciuto in precedenza.
Revoca che, alternativamente alla revisione, può essere richiesta con autonomo procedimento, dimostrando in concreto la sopravvenienza di giustificati motivi che possano legittimare la pretesa.
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