Spesso capita che il datore di lavoro irroghi delle sanzioni disciplinari ritenute dal lavoratore illegittime in quanto non proporzionate ai fatti occorsi e contestati o, addirittura, basate su previsioni del CCNL di settore che neppure ricomprendano gli addebiti mossi.
In questi casi, il lavoratore può procedere ad impugnare la sanzione intimata, anche rivolgendosi al Giudice del Lavoro, sì da chiedere l’annullamento e/o l’adeguamento della sanzione inflitta.
Ma quali sono i limiti entro i quali il giudice adito può “muoversi” nell’ambito dei procedimenti disciplinari?
Sul punto, è recentemente intervenuta a fare chiarezza la Corte di Cassazione con sentenza n. 27911 del 4 dicembre 2020.
Le sanzioni disciplinari nell’ambito della Contrattazione Collettiva
Generalmente, i diversi CCNL di settore contengono una sezione relativa alle norme comportamentali che i dipendenti sono tenuti a rispettare negli orari e sui luoghi di lavoro, alla cui violazione conseguono sanzioni disciplinari gradate in relazione all’intensità dei fatti che vengono contestati dal datore di lavoro al proprio dipendente.
Quando in un CCNL di settore manchi una sezione relativa ai procedimenti disciplinari, questi dovranno ritenersi regolati dalle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
L’impugnazione delle sanzioni disciplinari
Qualora il lavoratore ritenga ingiusta e/o illegittima e/o sproporzionata la sanzione disciplinare irrogatagli, potrà procedere alla relativa impugnativa.
In particolare, nei 20 giorni successivi all’irrogazione della sanzione disciplinare, il lavoratore potrà chiedere, tramite l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o attraverso un’associazione sindacale, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato.
Durante la procedura dinanzi all’organo collegiale e sino all’emissione del lodo arbitrale, la sanzione resterà sospesa.
In alternativa, il lavoratore potrà impugnare la sanzione dinanzi al Giudice del lavoro.
L’intervento del Giudice del lavoro nella definizione dei procedimenti disciplinari
La Corte di Cassazione, con la richiamata recentissima sentenza n. 27911/2020, si è pronunciata sui poteri propri del Giudice del Lavoro nei casi in cui il lavoratore proceda giudizialmente all’impugnazione della sanzione disciplinare.
In particolare, il caso affrontato dalla Suprema Corte, riguardava l’impugnazione di una sanzione irrogata e “quantificata” dal datore di lavoro sulla base di alcune presunte recidive a carico del lavoratore.
In fase di appello, veniva rilevato dai giudici di seconda istanza che, tuttavia, le precedenti sanzioni richiamate dal datore di lavoro ai fini dell’applicazione della recidiva fossero state, a ben vedere, annullate, con la conseguenza che non potessero contribuire alla valutazione e alla “quantificazione” della sanzione oggetto della vertenza.
In tale contesto, ha osservato la Suprema Corte che non è consentito al Giudice del Lavoro sostituirsi al datore di lavoro nella graduazione della sanzione da irrogare in concreto, se non quando “l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite”, oppure sia “lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l’annullamento della sanzione, a chiedere, nel suo atto di costituzione, la riduzione della sanzione e il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva la sanzione già inflitta”.
In tali ipotesi “l’applicazione all’esito del giudizio di una sanzione minore è da ritenersi legittima, in quanto non implica la sottrazione della sua autonomia all’imprenditore e realizza l’economia di nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”.
Nel caso in esame, “il datore di lavoro, nel costituirsi in giudizio, ha solo chiesto il rigetto del ricorso e non ha domandato, neppure in via subordinata, che in caso di accoglimento del motivo la sanzione fosse ridotta ad opera del giudice”.
Sulla base di tali osservazioni, la Suprema Corte ha ritenuto del tutto condivisibile che i giudici di seconda istanza si fossero limitati ad annullare la sanzione irrogata al lavoratore, avendo evidenziato che, nel caso in questione, non ci si trovasse in nessuna delle due ipotesi sopra richiamate e nelle quali sarebbe consentita una riduzione della sanzione ad opera del Giudice.
Quanto precede considerando, peraltro, che “la società non si è limitata ad eccedere il limite edittale, ma ha erroneamente applicato la norma contrattuale di riferimento”.
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Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Giorgia Geremicca
