L’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l’intero anno 2020, ha portato con sé un susseguirsi di normative, appunto, emergenziali volte a tutelare, tra le altre cose, gli interessi dei lavoratori.
Invero, è evidente che l’area dei lavoratori sia stata e continua ad essere (unitamente all’area delle imprese, soprattutto medio-piccole) quella maggiormente colpita in termini di crisi di liquidità.
Ciò in quanto le continue restrizioni resesi necessarie hanno portato ad un drastico calo dell’operatività delle imprese, del loro fatturato e, conseguentemente, dell’impiego dei lavoratori.
Per evitare quanto più possibile che una grande quantità di dipendenti si trovasse priva di impiego lavorativo in un momento storico così difficile (anche) a livello economico, già con il c.d. “Decreto Rilancio” sono state introdotte misure volte alla permanenza presso le imprese dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in scadenza durante l’emergenza epidemiologica.
In particolare, innumerevoli contratti a termine sarebbero inevitabilmente giunti a scadenza nel corso dell’anno appena terminato e, pertanto, la normativa emergenziale ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal c.d. Jobs Act, così come modificato sul tema dal Decreto Dignità, gli stessi potessero essere rinnovati senza specifica causale, da ultimo, sino al 31 marzo 2021.
Il rinnovo dei contratti a termine nel Jobs Act e nel Decreto Dignità
Preliminarmente è il caso di ricordare quanto prevede il Jobs Act (d. lgs. n. 81/2015), alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018), per il rinnovo dei contratti a tempo determinato.
In estrema sintesi, l’art. 19 del d. lgs. n. 81/2015, modificato dal D.L. 87/2018, prevede al comma 1 che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi e che una durata superiore ai dodici mesi (ma comunque non eccedente i ventiquattro) possa raggiungersi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
E così, il successivo art. 21 dispone che il contratto possa essere rinnovato solo a fronte delle richiamate condizioni oppure prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle richiamate condizioni.
La normativa emergenziale in tema di rinnovo dei contratti a termine
In tale contesto si inserisce l’intervento normativo emergenziale, volto, come anzidetto, a derogare alla richiamata normativa per far fronte ad un potenziale aumento della disoccupazione sul territorio nazionale “a macchia d’olio”.
In particolare, è stata prevista una deroga alle regole così come modificate dal Decreto Dignità dapprima con l’art. 93, comma 1, del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e, successivamente, con proroga contenuta nel c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Tale deroga ha previsto la possibilità di ricorrere a rinnovi e proroghe acausali dei contratti a termine, le cui scadenze sarebbero cadute nel periodo emergenziale e, quindi, bypassando la sussistenza delle condizioni normalmente richieste dall’art. 19 sopra richiamato.
E la deroga in questione è stata, da ultimo, prorogata dal comma 279 della Legge di Bilancio 2021, il quale prevede il differimento del termine finale di applicazione della disciplina transitoria in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a termine al 31 marzo 2021 anziché al 31 dicembre 2020.
La precisazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui presupposti per ricorrere a rinnovi o proroghe acausali
In ordine all’ambito di operatività della deroga in esame, va precisato che è possibile ricorrere ai rinnovi o alle proroghe acausali per un periodo massimo di 12 mesi e nel rispetto della durata massima di 24 mesi con lo stesso datore di lavoro.
A fare chiarezza sul punto è intervenuto l’INL con la nota n. 713/2020, nella quale viene spiegata la corretta lettura da dare a tale previsione introdotta dalla normativa emergenziale.
Nello specifico, precisa l’INL, anche laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe (limite imposto dal Decreto Dignità), sarà comunque possibile rinnovarne o prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi e tale rinnovo o proroga dovranno essere formalizzati entro il 31 marzo 2021, restando fermo che la durata a seguito della formalizzazione si potrà protrarre (a seconda di quando effettuata) anche oltre tale data.
Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Giorgia Geremicca
