Il risarcimento del danno non patrimoniale per sinistro sul posto di lavoro.
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Il lavoratore ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni morali derivanti da incidente sul lavoro ?

Può capitare che sul luogo di lavoro si verifichino incidenti tali da causare al lavoratore dei danni che non si rivelino “solo” strettamente fisici (o, più genericamente, lesivi del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall’art. 32).

Invero, i danni subiti in circostanze di tale natura possono incidere sul soggetto anche a livello interiore, con una diversa intensità in relazione all’incidente subito.

Con la recentissima ordinanza n. 24473 del 4 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha affrontato proprio il tema della risarcibilità della sofferenza interiore causata al lavoratore dall’incidente sul lavoro.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte

In particolare, al vaglio della Suprema Corte è stato sottoposto il caso del lavoratore caduto da un ponteggio durante l’esecuzione delle opere allo stesso appaltate da determinati committenti.

Il ricorso proposto nei confronti dei committenti per il risarcimento dei danni subiti veniva accolto dalla Corte d’Appello, sul presupposto che la limitazione causata al lavoratore dall’incidente occorso non fosse solo ed esclusivamente circoscritta alla sfera del danno alla salute e della integrità fisica ma anche alla sfera delle sofferenze morali e soggettive.

Pertanto, la Corte d’Appello operava una “personalizzazione” del danno subito dal lavoratore, condannando i committenti altresì al risarcimento del danno c.d. morale subito dal ricorrente.

I committenti promuovevano ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, ritenendo che vi fosse stata una “duplicazione” del risarcimento in favore del lavoratore.

Nella ordinanza in esame, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dai committenti, confermando quanto – invece – correttamente statuito dai Giudici del secondo grado, secondo l’iter logico giuridico che segue.

L’ordinanza n. 2443 del 4 novembre 2020

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ripercorso la ormai consolidata giurisprudenza in tema di risarcimento del danno unitamente alla vigente normativa in materia, rilevando, tra le altre cose, come il giudice di merito debba “congiuntamente, a distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione”), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.

E così, alla luce di tali elementi, ha osservato la Suprema Corte che, diversamente da quanto sostenuto dai committenti, “non costituisce duplicazione risarcitoria” la valutazione, da considerarsi “differente ed autonoma”, compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal lavoratore in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (a causa dell’incidente).

Invero, potrebbe parlarsi di “duplicazione risarcitoria” laddove venisse risarcito al lavoratore, in maniera distinta e autonoma, - per un verso – il danno biologico e – per altro verso – il danno c.d. esistenziale, i quali, a ben vedere, sono categorie/voci di danno appartenenti alla medesima area di tutela del diritto alla salute costituzionalmente protetta (art. 32 della Costituzione).

Pertanto, non essendo il danno morale (diversamente dal danno biologico) “soggetto a liquidazione tabellare standardizzata”, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo quanto statuito dalla Corte di merito, pur ritenendo improprio l’utilizzo del termine “personalizzazione”.

Invero, afferma la Suprema Corte, la Corte d’Appello ha così inteso dare “congruo apprezzamento al danno morale”.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore che abbia subito un danno a causa di un incidente sul lavoro, ha diritto a vedersi riconosciuto – anche – un autonomo ristoro per la patita sofferenza interiore, a causa ed in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.

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Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Giorgia Geremicca

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