Usufrutto e nuda proprietà: cessione e opposizione del nudo proprietario
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Usufrutto e nuda proprietà: quali sono le differenze?

L’usufrutto, disciplinato dagli artt. 978 e ss c.c., è un diritto reale di godimento su cosa altrui, che consente al titolare (usufruttuario) di godere e disporre della cosa oggetto di usufrutto e di raccoglierne i frutti, per tutta la vita o per un tempo determinato, con il solo limite di non alterarne la destinazione economica: l’usufruttuario può dunque trarre dalla res ogni utilità da essa derivante, con l’unico vincolo di conservarla e non mutarne carattere e natura.

La nuda proprietà, invece, è il valore venale del bene al netto dell’usufrutto. In altri termini, essa rappresenta una “compressione” che il diritto di proprietà subisce per la presenza di taluni diritti reali; invero, quando sul bene grava un diritto di godimento come l’usufrutto, il nudo proprietario è impedito dall’utilizzare la res fin a quando permanga il diritto medesimo, subendo una limitazione della propria facoltà di disporre e godere della cosa in modo pieno ed esclusivo.

L’usufrutto può essere ceduto a terzi?

La cessione dell’usufrutto è ammessa dall’art. 980 c.c., il quale dispone che, salvo che sia vietato dal titolo costitutivo, l'usufruttuario può sempre cedere a terzi il proprio diritto per un tempo determinato o per tutta la sua durata (che, come già detto, può avere natura vitalizia o limitata nel tempo).

In quest’ultimo caso, i termini della cessione variano in relazione alla durata dell’usufrutto originario:

  • Se l’usufrutto originario è vitalizio, la cessione si estinguerà alla morte del cedente (salvo che questo venga prima revocato);
  • Se l’usufrutto originario è a tempo determinato, la cessione avrà durata equivalente a quella titolo costitutivo.

Sul cedente incombe l’obbligo di comunicare il trasferimento al proprietario.

La mancata comunicazione, tuttavia, non rende la cessione invalida, ma il cedente sarà onerato, in solido con il cessionario (nuovo usufruttuario), nei confronti del proprietario, per eventuali pregiudizi sopravvenuti in seguito alla cessione.

In caso di morte del cessionario (usufruttuario) la cessione dell’usufrutto si estende agli eredi?

Se il cessionario decede, il suo diritto di usufrutto si trasferisce ai suoi eredi e permane fino alla morte dell’usufruttuario principale (ovvero il soggetto che per primo aveva trasferito il suo diritto reale).

La cessione dell’usufrutto è suscettibile, dunque, di successione mortis causa.

In sostanza, se il cessionario decede prima del cedente, e il primo non abbia disposto diversamente inter vivos, il diritto di usufrutto si trasmette ai suoi eredi, per tutta la durata stabilita nella cessione o sino alla morte del primo usufruttuario.

Il nudo proprietario può opporsi all’atto di cessione dell’usufrutto a favore di terzi?

Il nudo proprietario ha solo un’unica possibilità di manifestare il proprio dissenso all’atto di cessione; dissenso che deve figurare nell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 980 c.c., essendo preclusa qualunque altra possibilità in fase successiva, salvi comprovati gravi motivi.

Il caso di Studio

La questione giuridica prende le mosse da un caso di recente trattazione in cui un Cliente dello Studio Legale, in qualità di nudo proprietario di un immobile acquisito per testamento, richiedeva una consulenza per valutare la possibilità di opporsi all’atto di cessione dell’usufrutto a favore di terzi posto in essere dall’usufruttuario.

Nel caso di esame, nulla era previsto nel testamento con cui erano stati costituiti usufrutto e nuda proprietà, rimanendo pertanto impedita la possibilità di opposizione in capo al nudo proprietario.

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Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Ylenia Garriglio

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