MODALITA’ DI REDAZIONE DEL TESTAMENTO: E’ LEGITTIMO L’AUSILIO DEL PC?
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Occorre fare attenzione all’utilizzo della tecnologia quando ci si trova a redigere un testamento.

In effetti, un uso improprio delle modalità di redazione dell'atto di ultime volontà, potrebbe esporre quest'ultimo a rischio di invalidità e di impugnazione da parte di terzi.

Ma andiamo più nel dettaglio.

E' valido un testamento olografo scritto al computer?

Le forme di testamento che possono essere scritte personalmente dal testatore sono l’olografo e quello segreto.

La terza forma di testamento è quello pubblico che vede la partecipazione attiva del notaio nella redazione delle ultime volontà: costui formalizza in un documento scritto a propria cura, le volontà trasmessegli dal testatore.

Con riguardo alla forma olografa, l'art. 602 c.c. stabilisce che “il testamento olografo dev'essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore”.

Si tratta di una forma di testamento rapida e poco onerosa per il testatore che può redigerlo in ogni momento personalmente e senza pagare alcuna imposta, con possibilità di sua modifica o revoca in qualsiasi momento.

Gli unici requisite di forma da rispettare sono quelli inerenti la scrittura: il documento dev'essere scritto interamente dal testatore e da questi datato e sottoscritto.

La scrittura personale del testatore si eleva quindi a requisito fondamentale dell’atto, poiché idonea ad identificare con precisione l'autore che, attraverso l'utilizzo della sua calligrafia abituale, dev'essere riconoscibile.

Non sono pertanto valide altre forme di testamento, come quello redatto su moduli prestampati, quello recante aggiunte da parte di terzi e, in ultimo, quello redatto al computer anche se poi firmato dal testatore.

E' valido il testamento segreto scritto al computer?

Il testamento misto o segreto si realizza mediante la consegna al notaio in busta chiusa di un documento solenne sottoscritto dal testatore e contenente le proprie volontà testamentarie; esso, ai sensi dell'art. 604 c.c., “può essere scritto dal testatore o da un terzo”.

Il codice prescrive chiaramente i requisiti di validità previsti per tale tipologia di testamento; questo, nel caso in cui venga scritto dal testatore, dev'essere firmato dopo le disposizioni di volontà; laddove, invece sia scritto da terzi o con l'ausilio di mezzi meccanici, deve essere sottoscritto dal testatore non solo alla fine dell'atto ma anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Tale sottoscrizione ulteriore ha la funzione di garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento.

In conclusione, il testamento segreto a differenza di quello olografo, per espressa previsione normativa,  può essere scritto al pc.

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