Ricorrere alla procedura di sovraindebitamento consente al debitore che si trovi nell’impossibilità oggettiva e perdurante di pagare i propri debiti di uscire dalla condizione di “crisi” in cui versa, assolvendo le obbligazioni assunte in ragione delle proprie effettive capacità economiche.
Oltre a tale condizione oggettiva ed alle particolari qualità soggettive che il debitore deve rivestire per poter accedere al tale procedura, la legge richiede anche che il debitore sia meritevole, ovvero che non abbia determinato il proprio stato di sovraindebitato per propria colpa, malafede o frode.
Quali sono i vantaggi dell’attivazione della procedura di sovraindebimento?
Una volta avviata la procedura dinanzi al Tribunale territorialmente competente, mediante istanza diretta o previo coinvolgimento dell’O.C.C. e del Gestore della Crisi, il debitore può immediatamente usufruire di alcuni importanti benefici.
In particolare, dal momento di presentazione della domanda, il Tribunale potrà:
- inibire qualsiasi nuova procedura esecutiva nei confronti del debitore;
- sospendere le procedure esecutive eventualmente pendenti;
- disporre la sospensione del pagamento dei mutui.
In questo modo, il debitore potrà vedersi allentata la pressione esercitata su di sé dai creditori e cercare di rinegoziare, sin da subito, i propri debiti.
Si pensi al debitore che, non riuscendo a far fronte al pagamento dei ratei del mutuo, sia destinatario di un procedimento di esecuzione immobiliare da parte dell’istituto di credito, il quale abbia agito coattivamente chiedendo la vendita all’asta della casa: l’attivazione stessa della procedura di sovraindebitamento, mediante presentazione di idonea domanda al Tribunale, consente di bloccare al contempo sia la vendita coattiva sia il mutuo, con contestuale possibile sospensione anche degli interessi dovuti al creditore fino all’emissione del decreto di omologa del piano o dell’accordo.
Gli ulteriori vantaggi all’esito della procedura di sovraindebitamento
L’accesso alla procedura di sovraindebitamento consente, quindi, al debitore di comporre in un’unica sede la propria “crisi” estinguendo tutti i debiti esistenti – con alcune eccezioni che verranno esaminate nel paragrafo successivo – a prescindere dalla loro natura e dalla diversità dei creditori: verranno così soddisfatti i debiti nei confronti di intermediari (banche e finanziarie), privati (es. fornitori, condominio) e Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione).
Con l’omologazione da parte del Tribunale del piano del consumatore o dell’accordo raggiunto con i creditori, il debitore potrà avere nuovamente accesso al credito, in virtù della cancellazione dalla Centrale dei Rischi e dal Crif.
Come noto, la Centrale dei Rischi è una banca dati, gestita direttamente dalla Banca d’Italia, in cui banche ed intermediari finanziari segnalano i debiti contratti da famiglie ed imprese e la relativa affidabilità: le soglie al di sopra delle quali scatta la segnalazione sono 250 euro per le “sofferenze” (insolvenza non accertata giudizialmente) e 30.000,00 euro per garanzie e finanziamenti prestati.
Per Crif, invece, si intende la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, una società che gestisce il Sistema di Informazioni Creditizie, in cui sono raccolte le informazioni sui finanziamenti richiesti e concessi, consultate regolarmente dagli istituti di credito prima dell’erogazione di un prestito.
La cancellazione da tali banche dati consente al debitore ed alla sua famiglia una reale ripartenza: la rimozione di ogni dato sulla propria precedente insolvenza gli consentirà, qualora dovesse averne necessità in futuro, di poter accedere nuovamente all’erogazione di prestiti, mutui e finanziamenti.
Esdebitazione: presupposti e limiti
Un altro effetto della chiusura della procedura di sovraindebitamento è l’esdebitazione, la quale consiste nella liberazione dai debiti e conseguente inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti all’esito della procedura.
Affinché, tuttavia, possa aversi esdebitazione, il debitore deve essersi mostrato meritevole: in tal senso,
- deve aver cooperato in modo proficuo allo svolgimento della procedura;
- non deve essere stato condannato per reati di bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica o reati connessi all’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta;
- non deve aver adottato condotte pregiudizievoli ai danni dei creditori o degli organi della procedura;
- non deve aver beneficiato dell’esdebitazione per più di due volte.
Esulano dalla definizione dei debiti nella procedura di sovraindebitamento e, quindi, dalla esdebitazione:
- i debiti di mantenimento ed alimentari;
- i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali ed amministrative di tipo pecuniario non accessorie ai debiti estinti.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Un’importante novità, recentemente approvata con la l.n. 176/2020, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo settembre 2021, riguarda l’esdebitazione del debitore incapiente.
Il debitore, persona fisica meritevole, che non abbia alcuna utilità da offrire per soddisfare i creditori né prospettiva futura di farlo, può comunque accedere all’esdebitazione una sola volta: in tal caso, qualora entro i quattro anni successivi dalla pronuncia di esdebitazione sopravvengano delle utilità che possano soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%, il debitore sarà tenuto a pagare il proprio debito.
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Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni
