- Quali sono gli effetti giuridici della morte dell’ex coniuge per il coniuge superstite?
Nel caso di sopravvenuta scomparsa dell’ex coniuge, il coniuge che gli sopravvive vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge al ricorrere di determinati presupposti e condizioni.
Occorre, tuttavia, distinguere a seconda che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione o divorzio.
In entrambi i casi, giova precisare, che l’eventuale obbligo di mantenimento posto a carico del coniuge defunto cessa con la morte dello stesso, al verificarsi della quale si attivano alcune forme di tutela sul piano successorio in favore dell’ex coniuge superstite.
Nel caso di coniugi separati, il legislatore ha statuito una piena equiparazione tra coniuge separato e coniuge non separato: il primo vanta, quindi, gli stessi diritti successori del secondo, purché non gli sia stata addebitata la separazione.
Una delle conseguenze dell’addebito è, infatti, quella di far venir meno in capo al coniuge ritenuto responsabile della fine dell’unione coniugale il diritto di succedere all’altro. In questo caso, il coniuge superstite potrà, tutt’al più, vantare un diritto all’assegno vitalizio, rapportato alle sostanze ereditarie ed al numero ed alla qualità degli eredi legittimi, qualora, al momento di apertura della successione, fosse già beneficiario degli alimenti da parte del coniuge deceduto.
Nell’ipotesi, invece, di cessazione degli effetti civili, il coniuge divorziato perde la qualità di erede nei confronti dell’altro. Tuttavia, qualora fosse beneficiario della corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5 della legge sul divorzio (l.n. 898/1970), questi potrebbe aver diritto ad un assegno successorio.
Più precisamente, l’ex coniuge titolare di assegno divorzile è legittimato a richiedere, instaurando un apposito procedimento dinanzi al Tribunale, un assegno a carico dell’eredità, qualora sussista, oltre alla titolarità dell’assegno di cui sopra, anche uno stato di bisogno, da intendersi quale incapacità di soddisfare i propri bisogni primari essenziali.
La determinazione dell’importo di tale assegno successorio è rimessa al Giudice, il quale dovrà valutare:
- l’importo dell’assegno divorzile;
- la sussistenza dello stato di bisogno;
- l’eventuale titolarità di una pensione di reversibilità;
- l’ammontare delle sostanze ereditarie;
- il numero e la qualità degli eredi del de cuius e le loro condizioni economiche.
Il diritto all’assegno successorio decade qualora il beneficiario contragga nuove nozze o non versi più in uno stato di bisogno: tuttavia, nel caso in cui tale bisogno dovesse ripresentarsi, l’ex coniuge potrà nuovamente fare domanda per l’attribuzione dell’assegno.
- Quali sono le condizioni per l’attribuzione della pensione di reversibilità?
Tra gli effetti scaturenti dalla morte dell’ex coniuge vi è anche la possibilità per l’altro di percepire la pensione di reversibilità.
Anche in questa ipotesi occorre distinguere tra intervenuta sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili.
La reversibilità spetta sia al coniuge separato consensualmente sia a quello separato in giudizialmente con addebito: quest’ultimo è stato riconosciuto quale legittimo percettore della pensione di reversibilità in virtù dell’intervento della Corte Costituzionale nel 1987 che ha eliminato la discriminazione allora esistente tra coniuge divorziato (avente diritto alla reversibilità) e coniuge separato con addebito (originariamente escluso da tale diritto), valorizzando la ratio solidaristica della tutela previdenziale.
Per quanto riguarda il coniuge divorziato, l’art. 9, comma 2, della legge sul divorzio, statuisce che in caso di morte dell’ex coniuge e di assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità alle seguenti condizioni:
- non deve aver contratto un nuovo matrimonio;
- deve essere titolare di assegno divorzile;
- il rapporto di lavoro da cui origina il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili.
Tuttavia, qualora il de cuius, dopo il divorzio, si sia risposato, il coniuge che gli sopravvive avrà parimenti diritto alla pensione di reversibilità che dovrà essere ripartita con l’ex coniuge qualora questi rispetti i requisiti sopra indicati.
Il comma 3 del menzionato art. 9, l. n. 898/1970, infatti, stabilisce la ripartizione, da parte del Tribunale, della reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge del de cuius che sia titolare di assegno divorzile, tenendo conto della durata del rapporto.
Il criterio normativo della “durata del rapporto”, tuttavia, non è di per sé sufficiente a regolare l’attribuzione di quote della reversibilità: ancora una volta, la Corte Costituzionale nel 1999 (sentenza n. 419) interviene a chiarire la portata della disposizione. Secondo la Consulta, il Giudice chiamato a determinare le quote di reversibilità spettanti al coniuge superstite ed a quello divorziato dal de cuius non può limitarsi a fare applicazione del solo criterio matematico della durata rispettiva dei rapporti, ma deve considerare anche alcuni correttivi (es. le rispettive condizioni economiche degli aventi diritto) per non incorrere nella violazione dei principi di razionalità e solidarietà sociale.
Più di recente, sul tema della ripartizione della pensione di reversibilità è intervenuta la Corte di Cassazione, chiamata, di fatto, ad individuare quali siano i correttivi applicabili al criterio della comparazione della durata dei rispettivi matrimoni con il pensionato deceduto.
- Quali sono i criteri da applicare per ripartire la pensione di reversibilità tra più aventi diritto del de cuius?
L’occasione per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 8263/2020) di pronunciarsi sul tema origina da un ricorso proposto da una donna, in qualità di coniuge divorziata, nei confronti della moglie superstite dell’ex marito defunto al fine di richiedere l’attribuzione in proprio favore di una quota della pensione di reversibilità pari al 70%, tenuto conto di un matrimonio protrattosi dal 1971 al 2000 e della propria titolarità di un assegno divorzile.
La moglie superstite contestava, tra gli altri, la determinazione della quota richiesta, ritenendo non sufficiente l’applicazione del criterio della durata del matrimonio, dovendo essere integrata con altri criteri, quali la comparazione delle condizioni economiche di entrambe, la valutazione del tenore di vita che il de cuius aveva assicurato al coniuge superstite e l’esistenza di un congruo periodo di convivenza antecedente alle seconde nozze.
In primo grado veniva attribuita la quota del 65% alla coniuge superstite; in appello, i Giudici di merito riformavano la sentenza riconoscendo all’ex coniuge i due terzi della pensione di reversibilità.
La seconda moglie del de cuius propone quindi ricorso dinanzi alla Suprema Corte, lamentando il mancato adeguamento da parte della Corte territoriale ai precedenti giurisprudenziali sia della Corte Costituzionale (sentenza n. 419/1999) che della Corte di legittimità.
Le pronunce richiamate dalla donna, in particolare, hanno affermato il principio secondo il quale occorre valutare, nel giudizio di determinazione delle quote della reversibilità tra più aventi diritto, non solo la durata dei rispettivi matrimoni, ma anche altri elementi che rispondono alla finalità solidaristica del trattamento previdenziale, quali le rispettive condizioni economiche e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Non solo. I Giudici di merito avevano omesso di considerare la precaria condizione economica addotta dalla moglie del de cuius, rimasta sola con una minore e con un lavoro instabile e poco remunerativo.
La Suprema Corte accoglie il ricorso.
Nel richiamare l’esigenza di contemperare il criterio strettamente matematico della “durata del matrimonio” con altri correttivi che consentano di soddisfare l’esigenza solidaristica e di ragionevolezza del trattamento previdenziale, espressa dalla Consulta con la pronuncia n.419/1999, la Corte di legittimità chiarisce il principio ormai consolidato in propri precedenti, secondo cui il predetto criterio deve essere ragionevolmente contemperato dalla valutazione di:
- entità dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge;
- rispettive condizioni economiche degli aventi diritto;
- durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Si tratta di correttivi di carattere equitativo, tratti dalle stesse indicazioni dell’art. 5 l.n. 898/1970, che non devono essere necessariamente valutati allo stesso modo né essere concorrenti, bensì sono rimessi al prudente apprezzamento del Giudice che dovrà valutarne con discrezionalità la concreta rilevanza.
I Giudici di merito, in tal senso, hanno errato nel valutare solo parzialmente la convivenza prematrimoniale della ricorrente con il de cuius, attribuendo rilevanza al solo periodo di convivenza non coincidente con la separazione dalla prima moglie, e nell’omettere qualsiasi valutazione in ordine alle rispettive condizioni economiche delle parti considerandole equivalenti, annullando così qualsiasi correttivo e dando rilevanza alla sola durata dei rispetti matrimoni: “Si è, in altri termini, disconosciuta la finalità cui deve tendere, per rispettare i canoni costituzionali imposto dall’art. 38 Cost., l’indagine relativa al confronto tra il criterio principale ed i criteri correttivi, criteri questi ultimi che, data la loro funzione, non possono essere neutralizzati; tale interpretazione, infatti, finirebbe inevitabilmente per prediligere una tecnica di soluzione della questione esclusivamente fondata sul dato formale della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, ma tale opzione è ormai stata superata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra citata (…)”.
- Conclusioni
In tema di pensione di reversibilità, il diritto alla relativa corresponsione spetta, indifferentemente, al coniuge separato (anche con addebito) e divorziato.
Nessun problema sorge per il coniuge divorziato, quando sia l’unico avente diritto nonché beneficiario, non risposato, dell’assegno divorzile da parte del de cuius mentre questi era in vita.
Qualora, assieme al coniuge divorziato, concorra, invece, il nuovo coniuge del de cuius, la determinazione delle rispettive quote della pensione di reversibilità dovrà essere rimessa al Tribunale.
Il Giudice di merito investito della questione è chiamato ad operare un bilanciamento tra il criterio puramente matematico della “durata dei rispettivi matrimoni” con alcuni correttivi ispirati agli elementi, di cui all’art. 5 l.n. 898/1970, posti alla base per la determinazione dell’assegno divorzile.
In tal senso, la durata dei rispettivi matrimoni deve essere contemperata con la valutazione dell’importo dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge; con la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, nonché con la valutazione comparativa delle condizioni economiche degli aventi diritto.
Solo una valutazione che tenga conto di questi fattori, la cui rispettiva rilevanza rispetto al caso concreto è rimessa alla discrezionalità del Giudice, potrà realizzare quella finalità solidaristica che è alla base del riconoscimento del trattamento previdenziale.
Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni
