E’ possibile per il coniuge che si separa (o divorzia) conoscere la situazione reddituale e patrimoniale dell’altro?
Nel giudizio di separazione o divorzio i coniugi sono tenuti a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, per consentire al Giudice di verificare quali margini ci siano per accordare un assegno di mantenimento in favore dei figli ed, eventualmente, del coniuge più debole economicamente.
Tuttavia, entro certi limiti, è possibile per il coniuge accedere alla documentazione reddituale e patrimoniale dell’altro, avanzando un’apposita istanza all’Amministrazione finanziaria che la detiene.
La tematica, pur sollevata in ambito civile, è stata affrontata dal Giudice amministrativo ed, in particolare, dal Consiglio di Stato, il quale, già nel 2019, aveva rimosso ogni dubbio in ordine alla possibilità di accesso alle banchi dati del coniuge.
Più di recente, lo stesso Consiglio di Stato è tornato nuovamente a pronunciarsi sul diritto di accesso alla documentazione nell’ambito del diritto di famiglia, fissando alcuni importanti principi per dirimere in via definitiva la questione.
Come può il coniuge accedere legittimamente alla documentazione dell’altro?
La facoltà per il coniuge di accedere alla documentazione dell’altro viene indicato come “accesso difensivo”, ovvero come accesso a documentazione ritenuta indispensabile per la cura o difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti.
Il Consiglio di Stato nel 2019, con le sentenze nn. 5345 e 5347, ha delineato con estrema chiarezza l’ambito di operatività del diritto di accesso esercitabile dal coniuge a tutela dei propri interessi, fissando le seguenti coordinate:
- la richiesta di accesso agli atti deve essere circostanziata. Non basta, infatti, indicare genericamente la documentazione dell’ex coniuge in possesso dell’Amministrazione finanziaria, ma i documenti richiesti dovranno essere specificatamente individuati, sì da consentire all’Amministrazione stessa di limitarsi a produrre documenti già esistenti ed individuati, senza impegnarla in una dispendiosa attività di ricerca ed elaborazione dei dati che ne comprometterebbe il buon andamento;
- in caso di documenti specificatamente indicati, il coniuge potrà accedervi anche senza l’autorizzazione del Giudice istruttore presso il quale pende eventualmente la causa di separazione o divorzio;
- il coniuge ha piena facoltà di esercitare il diritto di accesso nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio, purché il suo interesse sia concreto ed attuale. Il Consiglio di Stato, a tal proposito, specifica che l’interesse è attuale fino alla conclusione del giudizio (di separazione o divorzio) e dell’esperimento di altre azioni ed esso riferite (es. eventuale richiesta di modifica delle condizioni);
- nei giudizi in materia di diritto di famiglia occorre bilanciare il principio della parità delle armi e del giusto processo “in funzione di interessi prevalenti che riguardano le posizioni più deboli nell’ambito familiare e soprattutto i figli minori”;
- nel bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti e diritto alla riservatezza dei dati, quest’ultimo recede, se il primo è esercitato a tutela di un interesse meritevole di tutela, quale quello alla difesa. Ciò è tanto più vero, a parere del Giudice Amministrativo, laddove il diritto di difesa abbia ad oggetto “la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa”.
Le ulteriori precisazioni della sentenza n. 19/2020
Più di recente, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in materia di diritto di accesso ai documenti fiscali del coniuge con la sentenza n.19/2020.
In questa occasione, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito che:
- i documenti reddituali, patrimoniali e finanziari rientrano a pieno titolo nella nozione di “documento amministrativo”, in quanto detenuti, nel caso di specie, dall’amministrazione finanziaria e, pertanto, sono pienamente accessibili;
- l’esibizione del documento amministrativo richiesto deve essere valutato, sulla base di un giudizio prognostico da condurre ex ante, come il mezzo per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda di separazione (o divorzio) e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. Tuttavia, non è richiesta necessariamente la pendenza della lite; ben si potrà esercitare il diritto di accesso anche al fine, preliminare, di valutare se instaurare un giudizio e quale strategia difensiva adottare;
- non vi è motivo di escludere o limitare l’accesso documentale difensivo ai documenti dell’anagrafe tributaria nell’ambito di procedimenti in materia di famiglia. Il fine fondamentale di una tale richiesta è quella di accertare le sostanze patrimoniali e le disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi e, di conseguenza, determinare l’entità dell’assegno disposto a beneficio del coniuge economicamente più debole nonché degli eventuali figli, sia prima che in pendenza del processo civile;
- l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi nell’ambito di un giudizio civile non pregiudica il diritto di difesa dell’altra parte (e quindi del coniuge oggetto di indagine) né la parità di armi nel processo. Tantomeno può invocarsi il diritto alla privacy: ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela della riservatezza si applica il criterio della “necessità” ai fini della cura e difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, purché ricorrano le condizioni per un esercizio legittimo dell’accesso difensivo;
- l’accesso può essere esercitato attraverso estrazione di copia, non è sufficiente la mera visione. L’estrazione di copia è l’unica modalità idonea a soddisfare la funzione di acquisire la documentazione al di fuori del processo, ai fini di cura e difesa della situazione giuridica di cui è titolare l’istante.
Conclusioni
Alla luce di tale orientamento espresso dal Consiglio di Stato, si può ritenere senza dubbio che, in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio od, in alternativa, nella valutazione preliminare di intraprendere un tale giudizio, il coniuge potrà avere accesso alla documentazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro, avanzando apposita istanza all’Amministrazione Finanziaria.
E’, tuttavia, necessario che l’interesse sotteso alla richiesta sia concreto ed attuale e che l’accesso sia finalizzato alla cura e difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
In ogni caso, nel bilanciamento degli interessi in gioco prevale sempre il diritto di conoscere le reali condizioni economiche dell’altro sul diritto alla privacy di questi, se è per tutelare una posizione giuridica meritevole di tutela ed, a maggior ragione, se si tratta di proteggere e garantire gli interessi dei soggetti più deboli del nucleo familiare, primi tra tutti i minori.
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