Con la recentissima sentenza 1087/2020 il Tribunale di Reggio Calabria torna a pronunciarsi sulla responsabilità del MIUR per i danni causati allo studente dalle vessazioni perpetrate dai compagni all’interno dell’istituto scolastico.
La recente decisione trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori di uno studente di terza media al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dopo esser stato gravemente bullizzato da un compagno di classe durante l’orario scolastico.
Segnatamente, in due differenti occasioni la vittima era stata minacciata, prima con un coltello puntato sull’addome, poi picchiata con calci e pugni, riportando un “trauma contusivo alla regione temporo-mascellare sinistra”. Tutto ciò avveniva in assenza di personale scolastico e docente.
Quale tipo di responsabilità si configura nel caso di atti di bullismo espletati in orario scolastico?
L'ammissione dell'allievo a scuola, sottolinea il Tribunale, “determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto”.
La responsabilità gravante sul MIUR configura dunque un’ipotesi di “culpa in vigilando” ex art. 2048 c.c. ed è di tipo contrattuale; ai sensi dell’art 2048 2°comma c.c., difatti, “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Sebbene nel caso di specie il MIUR abbia eccepito che la mancata sorveglianza dei ragazzi al momento dell’aggressione fosse dovuta al fatto che l’evento dannoso si fosse verificato in bagno, luogo non sottoponibile a controllo del personale per il rispetto della privacy degli studenti, le testimonianze dei compagni della vittima hanno costituito un’importante inversione di rotta.
Ed infatti, affermavano che il fatto dannoso si fosse verificato non in bagno ma nell’antibagno, in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti intenti, nel frattempo, a bere il caffè nella stanza del preside.
Per di più, anche nel momento in cui lo studente aveva fatto rientro in classe, i docenti non prestavano lui il soccorso necessario nonostante l’evidenza delle lesioni.
A nulla rilevavano, dunque, le difese avanzate dal MIUR tese a sostenere l’impossibilità di esercitare la sorveglianza per garantire la riservatezza degli studenti.
Danni da bullismo: come si calcolano?
I giudici calabresi affermano che i danni biologico e morale conseguenza diretta degli atti di bullismo perpetrati a danno dal minore vadano risarciti in forma autonoma. Richiamando un precedente della Suprema Corte, sottolineano difatti che danno morale e biologico corrispondono a momenti differenti e parimenti essenziali della sofferenza dell’individuo, ovverosia il dolore interiore e l’alterazione della vita quotidiana, per cui “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (Cass. n. 7513/2018).
Come sottolineato dalle testimonianze dei compagni e dei familiari, in seguito all’evento dannoso la vittima aveva subito consistenti disagi e patemi d’animo.
Aveva mutato le proprie abitudini di vita, sviluppato psicosi e difficoltà a socializzare e rapportarsi coi propri coetanei; le umiliazioni subite avevano condizionato altresì il suo interesse verso lo studio e pregiudicato persino “la possibilità di soddisfare in modo appagante ed equilibrato i più elementari bisogni fisiologici, tra cui il sonno e l'appetito”.
Il tribunale valuta così estremamente gravi le umiliazioni e la mortificazione provocata al ragazzo e riconosce un cronico disturbo post traumatico da stress e un danno biologico nella misura percentuale dell’11%.
Per quanto riguarda il dannomorale, consistente nel dolore, nella vergogna, nella disistima di sé, il giudicante ritiene che la sua stima debba poggiare su parametri determinati: la ripetizione dei singoli episodi illeciti, la debolezza psicologica della vittima in relazione anche all’età avuta durante gli eventi lesivi subiti, la mancanza di accudimento da parte degli insegnanti su cui gravava l’obbligo di vigilanza.
I giudici calabresi, riconoscendo il Miur quale responsabile civile dell’evento dannoso, lo condannano così al risarcimento non solo del danno non patrimoniale, nelle sue fattispecie di danno biologico e morale, quanto anche al risarcimento del danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti per il pagamento delle spese mediche sostenute, nonché al risarcimento del danno da ritardato adempimento “derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto”.
Quando è necessario rivolgersi ad un avvocato?
Le considerazioni suesposte consentono di affermare che ricorra sempre la responsabilità del MIUR per atti di bullismo posti in essere da uno studente a danno di un altro ogniqualvolta la condotta lesiva venga esercitata in orario scolastico e in assenza di controllo da parte del personale docente.
In tali circostanze, difatti, viene a realizzarsi un’ipotesi di “culpa in vigilando” ex art. 2048, che si configura nei casi in cui la responsabilità di un fatto viene addebitata ai soggetti su cui grava l’obbligo di sorveglianza.
Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Ylenia Garriglio
