Le nuove norme in materia di esdebitazione
Lo scorso 25 Dicembre è entrata in vigore la L. 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione al c.d. Decreto Ristori (D. l. 28 ottobre 2020 n. 137) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.In essa, tra le varie misure, sono stati previsti importanti snellimenti per le procedure da sovraindebitamento: allo scopo di far fronte alla profonda crisi derivante dalla pandemia in atto, si è modificata la disciplina contenuta nella L. 3/2012 (la c.d. “salva-suicidi), anticipando di fatto l’operatività di parte delle norme migliorative contenute nel c.d. Codice della Crisi e dell’insolvenza (la cui entrata in vigore, già programmata per il 15 agosto 2020, è stata differita a causa della pandemia al 1°settembre 2021).
Una delle più importanti novità è sicuramente quella prevista all’art. 4-ter della legge di conversione, che introduce nella L. 3/2012 l’art. 14-terdecies.
Grazie alle nuove misure, anche il debitore incapiente può adesso godere della procedura di esdebitazione. Lo scopo è quello di offrire una nuova possibilità di reinserimento nel mercato a chi, non disponendo di utilità da mettere a disposizione dei propri creditori, autonomamente non sarebbe in grado di superare il proprio stato di crisi.
Cosa si intende per esdebitazione?
L’esdebitazione è una procedura che consente a chi sia debitore totalmente incapiente di liberarsi dei debiti contratti.
Il beneficio non è, dunque, concesso a chiunque, potendo avvalersene soltanto il debitore persona fisica meritevole, che non abbia la possibilità di onorare ai propri debiti nemmeno in una prospettiva futura. Per poter accedervi, non serve che costui sia totalmente privo di patrimoni o redditi, ma occorre che questi siano talmente esigui da non costituire alcuna utilità, nemmeno futura, per gli aventi diritto.
Diversamente da quanto previsto in passato, la nuova disposizione riconosce la possibilità di ricorrere al meccanismo esdebitativo nel limite massimo di una sola volta.
Quali sono le condizioni per poter accedere all’esdebitazione?
Accedere alla procedura esdebitativa non implica l’estinzione definitiva del debito.
Il debitore, infatti, dovrà adempiervi se entro 4 anni dall’emissione del decreto di esdebitazione del giudice sopravvengano utilità rilevanti (esclusi i finanziamenti) che permettano di soddisfare i creditori nella misura non inferiore del 10%.
Non può escludersi, infatti, che un soggetto che in un dato momento si trovi nell’impossibilità di adempiere le passività contratte, consegua in futuro delle utilità che gli consentano, seppur in parte, di farvi fronte.
Egli sarà tuttavia esonerato dal pagamento quando sopraggiungano masse attive, che si rivelino tuttavia inidonee a superare la percentuale del 10% delle passività esdebitate.
Come si effettua la valutazione di rilevanza?
Su base annua va condotta la valutazione di rilevanza della massa attiva eventualmente sopravvenuta, da cui devono essere dedotte le spese di produzione del reddito e le somme utili al mantenimento del debitore e della sua famiglia nella misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE.
A chi va proposta e come avviene la richiesta di esdebitazione?
Il legislatore specifica al comma 3 del nuovo art. 14-quaterdecies che la richiesta di esdebitazione va proposta, tramite l’Organismo di composizione della crisi, al Tribunale del luogo in cui il debitore risiede. Unitamente alla proposta va depositato un elenco indicante i creditori e le somme dovute ad ognuno di essi, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore nei cinque anni precedenti, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l’indicazione di ogni tipo di entrata del debitore e del suo nucleo familiare.
È altresì onere dell’Organismo di composizione della crisi allegare all’atto di presentazione della domanda una relazione dettagliata circa le cause dell’indebitamento dell’esdebitando e la sua incapacità di farvi fronte, l’assenza di atti impugnati dal creditore e la valutazione circa la completezza della documentazione allegata alla domanda.
In ultima battuta, in caso di finanziamento, l’OCC indica se il finanziatore, ai fini della sua concessione, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile e detratto l’importo utile a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Più semplicemente, andranno accertati eventuali profili di responsabilità in capo all’intermediario creditizio nell’aver concesso finanziamenti a soggetti non in grado di rimborsare il credito ottenuto.
È necessaria l’assistenza di un avvocato?
In queste fasi, sebbene non sia obbligatoria l’assistenza tecnica, potrebbe risultare fondamentale, prima ancora di rivolgersi all’OCC, affidarsi ad un difensore in grado di esaminare ex ante le condizioni e il possesso dei requisiti di ammissione del debitore alla procedura dell’esdebitazione.
Quando viene concessa l’esdebitazione?
Se non vi sono condizioni ostative (atti in frode dei creditori o la presenza di dolo o colpa grave nell’assunzione dei debiti), il giudice concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e i tempi entro cui il debitore dovrà presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale idonea ad attestare eventuali sopravvenienze attive rilevanti.
In buona sostanza, il giudice ammette il debitore alla procedura solo se ne valuta la meritevolezza.
Il provvedimento di esdebitazione è definitivo?
Il provvedimento di esdebitazione non è definitivo. I creditori insoddisfatti, difatti, entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione, hanno la possibilità proporvi opposizione.
Decorsi 30 giorni dall’ultima delle comunicazioni, il Giudice instaura quindi il contraddittorio tra i debitori e gli opponenti creditori, confermando o revocando al suo esito il decreto.
La decisione finale è soggetta a reclamo da presentare al tribunale competente.
Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Ylenia Garriglio
