Il risarcimento del danno da lesione alla cenestesi lavorativa
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In che modo deve essere risarcito il danno causato da un sinistro, quando il danneggiato non sia più in grado di svolgere le proprie mansioni di lavoro come prima dell’evento dannoso?

La questione prende le mosse da un caso di odierna trattazione in cui un Cliente dello Studio Legale in seguito ad un incidente stradale rimaneva gravemente contuso, riportando importanti lesioni sull’arto inferiore,  in particolare una “Frattura pluriframmentaria e scomposta del III prossimale-medio della diafisi tibioperonale sin” – con prognosi di  30 (giorni) clinici di pronto soccorso.

In seguito ad accertamenti specialistici il consulente medico legale di Studio valutava il danno nella percentuale di invalidità permanente pari al 20%.

Inoltre, accertava una limitazione funzionale motoria a causa della quale il danneggiato, con qualifica lavorativa di cameriere, non avrebbe più potuto adempiere alle proprie mansioni lavorative con la stessa facilità con la quale venivano svolte precedentemente al sinistro.

La Compagnia di Assciurazioni chiamata al risarcimento, non si curava di considerare gli effetti prodotti nella sfera lavorativa del lavoratore, e così provvedeva a liquidare una somma non congrua al reale valore del danno subito.

Che cos’è il danno alla cenesti lavorativa?

Il termine cenestesi deriva dalla medicina; l’enciclopedia Treccani la definisce quale “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa)”.

La cenestesi lavorativa, pertanto, indica quella variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte di un soggetto nell’espletamento delle mansioni lavorativee diretta conseguenza di una lesione subita

La risarcibilità del danno non patrimoniale e alla cenestesi lavorativa

Tutte le tipologie di danno, patrimoniale e non patrimoniale, subite dalla vittima in conseguenza di un sinistro devono essere risarcite.

La categoria del danno non patrimoniale è ampia e onnicomprensiva: all’interno della stessa, confluiscono infatti varie voci di danno: il danno esistenziale, morale, estetico, alla vita di relazione, da perdita di chances e, in taluni casi, proprio anche il danno da lesione alla cenestesi lavorativa.

La cenestesi lavorativa è cosa diversa dal danno da capacità lavorativa specifica: quest’ultimo, infatti, incide sul patrimonio del danneggiato e ricorre quando il danno biologico è talmente grave di talché il soggetto risulta impossibilitato a svolgere le mansioni equivalenti a quella svolta al momento del sinistro.

La lesione della cenestesi lavorativa consiste invece nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, ed essa non incide sull’opportunità di reddito ma solo sulla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso.

In altre parole, il soggetto leso con postumi rilevanti, pur essendo nelle condizioni di svolgere le medesime attività poste in essere prima del sinistro e, dunque, di percepire eguali redditi, subisce una maggiore fatica nel compiere le azioni proprie di una determinata attività lavorativa e anche tale aspetto, che può essere provato mediante relazione medico-legale, merita adeguato risarcimento.

Come si calcola il risarcimento della lesione alla cenestesi lavorativa?

Non trattandosi di danno alla capacità del danneggiato di produrre reddito, esso non potrà essere risarcito quale danno patrimoniale (e segnatamente quale lucro cessante) e neppure come voce autonoma del danno non patrimoniale.

Il soggetto continua infatti a svolgere le pregresse mansioni sebbene sfruttando, però, il proprio organismo in modo più intenso, con conseguente “usura” supplementare delle proprie energie di riserva. Incidendo sul bene salute, esso va dunque risarcito attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione.

Sarà necessario quindi ricorrere a un “appesantimento” del valore del punto di invalidità permanente, monetizzando il danno biologico in modo più consistente rispetto al suo valore originario.

Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Ylenia Garriglio

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