Spese ordinarie e spese straordinarie per i figli: qual è la differenza?
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Quando una coppia si separa, uno dei principali aspetti da regolare riguarda il mantenimento dei figli. In sede di separazione e divorzio o di determinazione dell’affidamento, il Giudice è chiamato a stabilire a quale genitore spetti l’onere di corrispondere un assegno periodico in loro favore.

Nella prassi, tale onere ricade, di norma, sul genitore non collocatario, ovvero quello con cui i figli non vivono in via prevalente.

A tale obbligo di corrispondere un assegno periodico si affianca anche il pagamento delle spese straordinarie, generalmente stabilite nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge, salvo la sussistenza di divari economici tra le parti che ne impongano una diversa distribuzione.

Cosa si intende per “spese ordinarie”?

L’art. 337 ter c.c. statuisce che, in seguito a separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio (nonché in caso di annullamento e nullità del vincolo coniugale), “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.

Al fine di dare attuazione a questo principio di proporzionalità, il Giudice prevede, laddove necessario, un assegno periodico il cui importo tenga conto di:

  1. attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

In base a questi criteri è determinato l’assegno di mantenimento: esso rappresenta, per il genitore che lo corrisponde, la propria contribuzione alle spese ordinarie e quotidiane che si rendano necessarie per il figlio.

In mancanza, infatti, di una previsione normativa che abbia distinto ed identificato le spese ordinarie e quelle straordinarie, tale classificazione è stata rimessa alla giurisprudenza.

Per “spese ordinarie” si intendono comunemente quelle volte a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita dei figli e, come tali, sono ricomprese nell’assegno periodico di mantenimento: ne sono esempio le spese per il cibo ed il vestiario, ma anche l’acquisto di libri scolastici o le spese per visite di routine.

Quali sono le spese straordinarie?

Si ritengono, invece, “straordinarie” quelle spese volte a far fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili, ad esigenze non quotidiane, che, in quanto tali, esulano dall’assegno periodico di mantenimento perché non quantificabili o determinabili in anticipo.

In tema di ripartizione delle spese straordinarie, sono applicati i seguenti principi:

  1. ripartizione al 50%. Ovvero le spese straordinarie sono ripartite tendenzialmente a metà tra i genitori. Tuttavia, qualora dovesse emergere una notevole differenza economica tra le parti, il Giudice può stabilire una percentuale differente, fino anche ad addebitare l’intero carico delle spese straordinarie ad un genitore nella misura del 100%;
  2. necessità del previo accordo tra i genitori. Ovvero, le spese straordinarie “non obbligatorie o non necessarie” devono essere preventivamente concordate tra le parti. In tal caso, il genitore che chiede poi il rimborso della propria quota dovrà fornire in un eventuale giudizio la prova di aver consultato l’altro prima di sostenere la spesa. Vi rientrano, ad esempio, le spese scolastiche per scuole, università e lezioni private; oppure quelle sportive.

Fanno eccezione le spese straordinarie “necessarie od obbligatorie” le quali, proprio per la loro natura, non impongono il previo concerto delle parti e sono quindi rimborsabili in ogni caso; vi rientrano le spese sanitarie urgenti.

In assenza di un riferimento normativo ma anche di una giurisprudenza univoca, spesso sorgono contrasti tra le parti in merito alla classificazione di una spesa come straordinaria. Per questo motivo, in molti Tribunali sono stati adottati dei protocolli d’intesa tra i magistrati e gli avvocati, in cui sono analiticamente indicate le tipologie di spesa che rientrano tra quelle ordinarie, straordinarie non obbligatorie e straordinarie necessarie.

In ogni caso, la Cassazione ha più volte ribadito che, di fronte al mancato previo accordo su di una spesa straordinaria ed al rifiuto di un genitore di rimborsare all’altro la quota anticipata, il Giudice deve verificare che quella spesa risponda all’interesse del minore “mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. n. 16175/2015).

Studio legale specializzato in diritto di famiglia

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Avv. Alfredo Di Sanza

Avv. Francesca Cipolloni

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