Mancato versamento dell’assegno di mantenimento: quando è reato?
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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si traduce nel mancato rispetto dei doveri di assistenza, derivanti dalla qualità di genitore o di coniuge (art. 570 c.p.).

In particolare, può assumere rilevanza penale la condotta di chi si sottrae agli obblighi di natura economica, previsti a seguito di separazione o divorzio ed in materia di affidamento dei figli (art. 570 bis c.p.), non provvedendo al versamento dell’assegno periodico disposto dal Giudice.

Tuttavia, non sempre il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a figli e/o al coniuge, sicuramente rilevante sul piano civile, integra gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: occorre verificare caso per caso.

Quali sono i presupposti del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

Affinché l’inadempienza del soggetto obbligato assuma rilevanza penale è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

  • l’inadempimento deve tradursi nella mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza necessari ai figli minori od al coniuge. In sostanza, il soggetto obbligato, con la propria condotta, deve privare i figli e/o il coniuge non solo dei mezzi di sopravvivenza vitale (vitto ed alloggio), ma anche di strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche del soggetto obbligato, un sia pur modesto soddisfacimento di altre complementari esigenze di vita quotidiana, quali, ad esempio, abbigliamento, spese di istruzione per i figli, mezzi di comunicazione, ecc.
  • lo stato di bisogno dell’avente diritto. È necessario, quindi, che il beneficiario dell’assegno sia privo di quanto necessario per soddisfare esigenze di vita primarie e complementari. Lo stato di bisogno si presume in caso di figli minori, in quanto si tratta di soggetti non idonei a produrre un reddito proprio, e ricorre anche quando alla sussistenza vi provveda in via sussidiaria l’altro coniuge od un terzo (es. i nonni). In tutti gli altri casi, lo stato di bisogno deve essere oggetto di specifica prova;
  • l’effettiva capacità economica dell’obbligato;
  • la coscienza e volontà di rendersi inadempiente agli obblighi di assistenza familiare.

Non basta, per escludere la responsabilità penale, dichiarare il proprio stato di disoccupazione o temporanee difficoltà economiche. È necessario dare prova di un’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di assistenza familiare, da intendersi quale persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti.

Quando non si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

La Suprema Corte di Cassazione è tornata di recente a pronunciarsi sul tema.

In particolare, la Corte ha specificato come l’obbligo di assistenza, a seguito della separazione (nel caso in esame), imponga una specifica valutazione comparativa delle capacità economiche dei coniugi: da qui, poi, la necessità di operare un confronto con la medesima situazione ipotizzabile in costanza di matrimonio.

L’omesso versamento dell’assegno, pertanto, in mancanza del presupposto dello stato di bisogno del beneficiario, non può integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, laddove tale violazione sia imputabile a precarie condizioni economiche dell’obbligato (sentenza n.28774/2020).

In sostanza, il Giudice è chiamato a valutare se la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento sia imputabile ad una precisa volontà del soggetto obbligato di violare i propri obblighi di assistenza familiare oppure sia piuttosto conseguenza di una reale difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze il soggetto sarebbe stato esposto anche in costanza di matrimonio.

Conclusioni

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ricorre ogniqualvolta il mancato versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge e/o ai figli sia riconducibile alla coscienza e volontà del soggetto obbligato di privare il beneficiario, il quale versa in uno stato di bisogno, dei mezzi ordinari di sussistenza.

Tuttavia, l’accertamento dell’integrazione degli estremi di reato richiede una valutazione comparativa delle capacità contributive rispettive dei coniugi, prendendo in considerazione eventi che possono incidere in senso peggiorativo sulle condizioni economiche degli stessi anche in costanza di matrimonio.

Studio legale specializzato in diritto di famiglia

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Avv. Alfredo Di Sanza

Avv. Francesca Cipolloni

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