Con la legge n. 6/2004 il legislatore ha provveduto ad inserire nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, quale misura di supporto alle persone che non siano in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane.
L’amministratore di sostegno: presupposti e modalità di nomina
A norma dell’art. 404 c.c. è possibile ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno quando la persona beneficiaria
- abbia un’infermità od una menomazione psichica (es. persone che abusano di sostanze stupefacenti o alcol, affette da autismo, sindrome di down od anche da prodigalità o ludopatia) o fisica (es. anziani, disabili, persone affette da malattie degenerative od in fase terminale, coma, tumori)
- e si trovi, per questo, nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno ha, quindi, il pregio di porsi come una misura di supporto ed assistenza flessibile ed adattabile alle esigenze del caso concreto: a differenza della tutela, non limita fortemente la possibilità per il soggetto beneficiario di compiere in via autonoma determinati atti giuridici nel proprio interesse.
L’amministratore di sostegno è nominato, previo ricorso, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona da amministrare.
La richiesta di nomina può essere presentata da:
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado od affini entro il secondo grado;
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero.
Il Giudice Tutelare provvede alla nomina con decreto entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso in cui sono indicati:
- generalità dell’amministrato e dell’amministratore;
- la durata dell’incarico;
- l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto dell’amministrato;
- gli atti che l’amministrato può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
- limiti di spesa dell’amministratore;
- periodicità di rendicontazione dell’amministratore al Giudice.
Preferibilmente e qualora sia possibile, l’amministratore viene individuato in una persona vicina al beneficiario con esclusivo riguardo alla cura ed ai suoi interessi, quale coniuge non separato legalmente, convivente stabile, padre, madre, figlio, sorella o fratello, parente entro il quarto grado.
Quali sono i compiti attribuiti all’amministratore di sostegno?
Con il decreto di nomina, il Giudice Tutelare individua espressamente
- gli atti che l’amministratore compie in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere con la mera assistenza dell’amministratore.
In ogni caso, l’amministratore di sostegno è tenuto ad esercitare le funzioni che gli sono attribuite tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’oggetto dell’incarico, come individuato nel decreto di nomina, potrà riguardare:
- la cura della persona del beneficiario e della sua salute
- l’amministrazione delle risorse economiche e la gestione dei beni mobili ed immobili, finalizzata alla conservazione del patrimonio del beneficiario stesso.
Per lo svolgimento dell’incarico, tendenzialmente gratuito, il Giudice Tutelare può riconoscere all’amministratore un’equa indennità tenuto conto dell’entità del patrimonio e della natura dell’incarico.
Qual è la differenza tra amministratore di sostegno e tutore?
A differenza dell’amministrazione di sostegno, la tutela richiede un’espressa pronuncia di interdizione: una persona che si trovi in “condizioni di abituale infermità di mente” tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta, quando tale misura risponda alla sua adeguata protezione (art. 414 c.c.).
La differenza tra le due misure, oltre che nei presupposti per la relativa applicazione, risiede anche negli effetti giuridici:
- con l’amministrazione di sostegno il beneficiario viene coadiuvato nel compimento di determinati atti e l’amministratore è sempre tenuto ad informarlo circa gli atti da compiere nonché a rispettare i suoi bisogni e le sue aspirazioni;
- l’interdetto, invece, è privo della capacità di agire e per questo viene sostituito completamente nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dal tutore che si pone quale suo rappresentante legale.
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Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni