Così come avviene per la separazione, anche in caso di divorzio gli ex coniugi sono legittimati in qualsiasi momento a chiedere la modifica o la revoca delle relative condizioni, sia esso un divorzio congiunto o di tipo giudiziale.
La modifica può essere proposta da una delle parti, sia presentandosi dinanzi al Tribunale sia mediante negoziazione assistita od accordo ratificato dal Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
Quando è possibile chiedere le modifica o la revoca delle condizioni di divorzio?
In generale, può aversi revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio quando sopravvengano “giustificati motivi”: questo è quanto stabilisce l’art.9 della l.n.898/1970.
La norma, infatti, subordina al ricorrere di tale presupposto la possibilità di richiedere una revisione delle misure riguardanti i figli o la misura e modalità dei contributi da corrispondere.
Per “giustificati motivi” si intende il sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio che abbiano comportato un’alterazione dell’equilibrio sancito in quella sede.
Deve ovviamente trattarsi di circostanze effettive e sopravvenute, il cui onere della prova è posto a carico del soggetto che le invoca.
In tal senso, rilevano sicuramente le mutate condizioni economiche di una delle parti: ciò vale sia per il soggetto beneficiario dell’assegno divorzile sia per colui che è obbligato a corrispondere il mantenimento all’ex coniuge e/o ai figli.
La revisione per mutate condizioni economiche può essere chiesta in ogni tempo; allo stesso modo, si possono sempre modificare o revocare le disposizioni che riguardano non solo il mantenimento dei figli, ma anche quelle inerenti il loro affidamento ed il relativo esercizio della responsabilità genitoriale.
Ad esempio, un genitore potrebbe dover chiedere un mutamento del regime di visita perché non più attuabile; oppure, in qualsiasi momento, si potrebbe voler mutare l’affidamento dei figli minori da congiunto ad esclusivo, qualora, nella vigenza delle condizioni di divorzio, un genitore abbia adottato un comportamento pregiudizievole per il minore oppure una condotta ostativa del rapporto dell’altro genitore con il figlio.
Come possono modificarsi le condizioni di divorzio?
La parte che abbia interesse a chiedere la modifica o la revoca delle condizioni di divorzio (ciò vale anche per la modifica delle condizioni di separazione) ha a sua disposizione tre modalità per procedervi:
- ricorso al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio;
- negoziazione assistita con avvocati;
- presentazione dinanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.
Nel primo caso, il procedimento si svolge dinanzi al Giudice, in camera di consiglio, con la presenza obbligatoria del PM se le modifiche attengono ai figli minori.
La negoziazione assistita, invece, consente alle parti, rappresentate ciascuna dal proprio avvocato, di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare, senza recarsi in Tribunale. L’accordo così raggiunto deve, poi, essere sottoposto al PM per il rilascio di apposita autorizzazione, in caso di presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o figli non indipendenti economicamente, o di nulla osta.
L’accordo autorizzato o corredato di nulla osta deve essere trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato trascritto il matrimonio, ai fini dell’annotazione delle intervenute modifiche.
Infine, le parti, congiuntamente ed anche senza l’assistenza di un avvocato, possono rivolgersi al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile, del Comune di residenza di uno dei due ex coniugi o del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio, il quale provvederà a redigere l’accordo.
Tuttavia, per poter avvalersi di tale modalità, è necessario che non vi siano figli minorenni, incapaci, portatori di handicap gravi od economicamente non autosufficienti. Inoltre, le modifiche non potranno attenere disposizioni di natura patrimoniale, quali trasferimenti di beni, sia mobili che immobili, o di denaro.
Conclusioni
La modifica delle condizioni di divorzio può essere chiesta in ogni tempo: sia che riguardi le disposizioni di natura economica, sia che riguardi quelle relative al mantenimento ed affidamento dei figli.
E’ necessario, tuttavia, che la parte che richiede la modifica o la revoca delle condizioni dia prova di “giustificati motivi”, ovvero di circostanze sopraggiunte alla data del divorzio, quindi non previamente valutate, e tali da legittimare la revisione dell’assetto definito in quella sede.
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Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni