IL TESTAMENTO: CARATTERI E TIPOLOGIE
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Che cos'è il testamento?

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale con cui un soggetto manifesta la propria volontà circa la sorte delle proprie sostanze nel momento in cui cesserà di vivere.

È l'atto con cui si disciplina in quale modo i beni del testatore potranno essere ripartiti tra gli eredi, al momento dell'apertura della c.d. “successione testamentaria”.

In generale, il testamento è destinato alla regolamentazione dei rapporti giuridici di natura patrimoniale, anche se non di rado esso contiene altresì la disciplina di disposizioni aventi carattere non patrimoniale e di natura personale.


Quali sono i caratteri del testamento?

Il testamento è un atto giuridico:

- personale: i terzi non possono in alcun modo esprimere le volontà per conto del testatore;

- unilaterale e non recettizio: si prescinde, ai fini dell'efficacia, dall'accettazione da parte del chiamato all'eredità;

- gratuito, non necessitando di corrispettivi per la sua validità;

- revocabile e modificabile in qualsiasi momento;

Quali sono le categorie di testamento?

Si distinguono due categorie di testamento: quello ordinario e quello speciale.

Il testamento ordinario può essere redatto personalmente dal testatore (in tal caso si parla di testamento “olografo”) o mediante l'ausilio di un notaio. In tale ultimo caso si distinguono il testamento pubblico e segreto.

Il testamento speciale, invece, viene redatto in presenza di circostanze speciali ed eccezionali.

Quali sono le tipologie di testamento ordinario?

  • Il testamento olografo, redatto personalmente e di proprio pugno dal testatore. L'art. 609 c.c. enunzia chiaramente i requisiti formali e di validità del testamento de quo: esso deve infatti essere, a pena di nullità, autografo, dunque interamente scritto a mano dal testatore, nonché da questi datato e sottoscritto;
  • il testamento pubblico, regolato dall'art. 603 c.c., viene redatto dal notaio alla presenza di due testimoni e contiene le dichiaraizoni di volontà trasmessegli oralmente dal testatore. Ai fini della validità, il testamento pubblico dev'essere datato e sottoscritto dal testatore e dai testimoni;
  • testamento misto o segreto (artt. 604 – 605 c.c.) consistente nella consegna solenne al notaio di un documento sottoscritto dal testatore e contenente le proprie volontà testamentarie. Il notaio conserva il documento, allo scopo di pubblicarlo al momento della morte del de cuius.

Che cos'è il testamento speciale?

Il testamento speciale è redatto alla presenza di circostanze particolari, che impediscono la possibilità di redigere testamento nelle forme ordinarie o con l'ausilio di un notaio.

Il testamento speciale, da redigersi in forma scritta e con particolari semplificazioni rispetto a quello ordinario, ha una validità limitata stabilita dalla legge in tre mesi dal momento della sua redazione.

I casi in cui può essere redatto un testamento speciale vengono enunciati dagli artt. 609 e ss. c.c.

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Qualunque sia il tipo di testamento prescelto, occorre rispettare le formalità imposte dalla legge; invero, la mancanza di uno dei requisiti enunciati dal codice civile, potrebbe esporre il testamento all'impugnazione da parte di terzi e comportarne l'annullabilità o, ben più grave, la nullità.

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Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Ylenia Garriglio

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