Il mantenimento del figlio maggiorenne
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Il mantenimento del figlio maggiorenne alla luce dell’ordinanza n. 17183/2020 della Cassazione.

Come noto, in caso di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Giudice tende a riconoscere in capo ad uno dei due genitori – in genere, quello con il quale il figlio non convive in via prevalente, l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di mantenimento del minore – in modo da consentirgli, per quanto possibile, di mantenere inalterato il tenore di vita goduto durante la convivenza dei propri genitori, pur nel rispetto delle condizioni reddituali del genitore onerato.

Se tale previsione è praticamente certa nel caso in cui vi siano dei figli minori di età, lo stesso non può dirsi qualora il figlio in questione sia maggiorenne.

Sebbene la legge preveda la possibilità di riconoscere un mantenimento anche in favore del figlio maggiore di età, la valutazione da compiere deve, invero, tenere conto di tutta una serie di circostanze.

L’ordinanza n.17183/2020 della Corte di Cassazione chiarisce questo ed altri profili del tema.

Quali sono, quindi, i fattori che determinano l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne? La mancanza di indipendenza economica del figlio maggiore di età è sufficiente, di per sé, a far sorgere l’obbligo di mantenimento in capo al genitore?

La vicenda

La recente pronuncia della Cassazione rilegge in chiave innovativa - in piena linea con l’evoluzione della società civile - il tema della corresponsione del mantenimento al figlio maggiorenne.

L’ordinanza n.17183/2020 origina dal ricorso presentato dalla madre di un figlio di 33 anni, insegnante precario di musica e parzialmente convivente con lei.

La donna sposava la tesi della possibilità per un figlio maggiorenne di continuare a percepire a tempo indeterminato un contributo economico dal genitore obbligato al relativo versamento ed a mantenere il godimento della casa familiare, fino a quando il medesimo figlio non avesse raggiunto la piena indipendenza economica nello specifico lavoro prescelto, adeguato alle proprie aspirazioni.

Il ricorso presentato dalla madre è stato integralmente respinto dalla Corte.

Il riferimento normativo

Il dovere di mantenimento dei figli, nella accezione attualmente in vigore, è stato disciplinato dalla l.n. 54/2006 che ha avuto il merito di introdurre quale regime ordinario, in caso di separazione dei coniugi, l’affidamento condiviso del figlio, in luogo del previgente affidamento all’uno o all’altro genitore quale regola generale

Due sono le disposizioni dettate in tema di mantenimento del figlio:

  • la prima, di cui all’art. 337 ter c.c., relativa al mantenimento del figlio minore di età. In tal senso, il legislatore, riconoscendo il diritto del minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali, ha, altresì, disposto che entrambi i genitori debbano provvedere al suo mantenimento, ciascuno in misura proporzionale al proprio reddito. In questi casi, il Giudice può prevedere che un genitore - generalmente quello non collocatario - sia onerato dell’obbligo di corrispondere al figlio un assegno periodico che tenga conto, tra gli altri, del tenore di vita goduto dallo stesso durante la convivenza dei propri genitori e delle sua attuali esigenze;
  • la seconda, di cui all’art. 337 septies c.c., disciplina, invece, il caso specifico del figlio maggiorenne, prevedendo che il Giudice possa, valutate le circostanze, disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente. La Suprema Corte, con l’ordinanza citata, ha puntualizzato in merito come il tema del mantenimento del maggiorenne si ponga al di fuori dell’ambito del rapporto tra i genitori: il comma 2 dell’art. 337 septies c.c. prescrive, infatti, che l’assegno di mantenimento vada versato direttamente all’avente diritto, salva diversa statuizione giudiziale.

Quali sono i principi già espressi sul tema del mantenimento del maggiorenne?

Collocata la vicenda entro l’ambito normativo di riferimento, la Corte richiama nella propria ordinanza una serie di principi dalla stessa affermati in precedenza e precisamente:

  • la valutazione delle circostanze in base alle quali disporre il mantenimento del maggiorenne è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice, da condursi tenendo conto del percorso di studi dell’interessato e delle condizioni del mondo del lavoro, ma con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dello stesso;
  • sussiste una correlazione tra diritto-dovere all’istruzione ed all’educazione e diritto al mantenimento: in tal senso, la Corte attribuisce una vera e propria “funzione educativa” al mantenimento, volta a circoscrivere, in termini di contenuto e di durata, la portata del relativo obbligo di corresponsione, tenendo conto del tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento del figlio nella società;
  • il percorso educativo e di studi prescelto dal figlio, pur dovendo tener conto delle sue aspirazioni e capacità, deve, altresì, essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori;
  • in ogni caso, il matrimonio o la convivenza fanno venir meno l’obbligo di corrispondere il mantenimento al figlio maggiorenne, in quanto espressioni di una raggiunta maturità affettiva e personale.

Il principio di autoresponsabilità

L’ordinanza n. 17183/2020 della Corte assume una valenza innovativa ed attualissima nel sancire il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne.

Alcune pronunce precedenti (es. Cass. n.1830/2011) avevano subordinato la rinuncia al mantenimento alla titolarità da parte del figlio maggiorenne di un “reddito corrispondente alla professionalità acquisita”.

Invece, la recente ordinanza sancisce che l’obbligo di mantenimento non può discendere automaticamente ed in via esclusiva dal mancato rinvenimento di un lavoro che sia coerente con il proprio percorso di studi o con le competenze professionali o tecniche conseguite. Nella valutazione condotta dal Giudice, infatti, assume rilievo, come indice di “colpevolezza” del figlio maggiorenne, anche la circostanza che questi attenda il lavoro ideale o rifiuti occupazioni non perfettamente aderenti alle proprie aspettative.

Di conseguenza, ben si può pretendere che il figlio si attivi nella ricerca di un’occupazione che gli consenta comunque di raggiungere un’indipendenza economica, nell’attesa di rinvenire l’impiego più in linea con le proprie aspirazioni, per evitare che si instauri un controproducente regime di “assistenzialismo” sine die.

Di fatto, chiarisce la Corte, in base alle prescrizioni legislative, il limite temporale alla corresponsione del mantenimento è fissato al raggiungimento della maggiore età, in quanto si presume che, a quel punto, il figlio abbia raggiunto, in uno con la proprie autonomia e capacità di agire, anche la c.d. “capacità lavorativa”, da intendersi come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.

Quali sono i presupposti per il riconoscimento del mantenimento al figlio maggiorenne?

Chiarito, dunque, che il raggiungimento della maggiore età è potenzialmente in grado di far decadere il diritto a percepire il mantenimento, la Cassazione enuclea alcuni fattori che possono, nella valutazione discrezionale del Giudice, assumere rilevanza ai fini del riconoscimento al maggiorenne di un assegno periodico, quali:

  • uno stato di minorazione o debolezza della capacità personali, non necessariamente integranti gli estremi del regime di protezione per gli incapaci;
  • la prosecuzione diligente di studi ultraliceali, indice di un percorso finalizzato alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, ancora regolarmente in corso di svolgimento, e condotto con impegno e risultati adeguati;
  • l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi svolti, durante il quale il figlio si sia attivato per la ricerca razionale di un’occupazione;
  • la mancanza di un qualsiasi lavoro, nonostante tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, più o meno corrispondenti alla propria preparazione professionale ed aspirazione.

Gli aspetti procedurali: su chi grava l’onere della prova?

Giurisprudenza precedente (es. Cass. n. 5088/2018) aveva statuito che l’onere della prova dovesse ricadere sul genitore inteso a sottrarsi all’obbligo di corrispondere il mantenimento.

Invece, la recente pronuncia n.17183/2020 chiarisce che l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente e potenziale beneficiario, anche in coerenza con i principio di prossimità o vicinanza della prova.

Atteso che l’obbligo di mantenimento legale cessa con il raggiungimento della maggiore età, sarà il richiedente a dover fornire la prova non solo della mancanza di indipendenza economica (requisito essenziale ed imprescindibile), ma anche di essersi attivato con raziocinio ed impegno nel proprio percorso di studi e nella successiva ricerca di un’occupazione, pur inizialmente non corrispondente alle proprie aspirazioni.

L’obbligo, chiaramente, sussiste laddove il Giudice ne riconosca i presupposti.

In tal senso, l’organo giudicante potrà integrare la propria valutazione anche con dati statistici, da cui risulti, ad esempio, il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di un’occupazione, a seconda del grado di preparazione raggiunto.

In ogni caso – conclude la Suprema Corte – nulla impedisce al genitore di assumere volontariamente l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, sia egli convivente o meno: ciò si rende possibile sulla base del diverso principio della libera autodeterminazione delle opzioni proprie della famiglia.

Conclusioni

L’obbligo di corrispondere il mantenimento al maggiorenne è, quindi, rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice, non potendo discendere automaticamente dal solo fatto della mancanza di indipendenza economica dello stesso.

Il figlio dovrà dimostrare anche di essersi adoperato con impegno e raziocinio tanto nel percorso di studi prescelto quanto nella ricerca di un’occupazione che, in ogni caso, non deve limitarsi a quanto di proprio gradimento e maggiormente attinente alle competenze acquisite, ma dovrà, anche temporaneamente, riguardare qualsiasi lavoro che gli consenta di rendersi indipendente economicamente.

Tale impostazione si rende necessaria per evitare forme di “parassitismo” ed “assistenzialismo” perpetrate a tempo indeterminato nel rapporto genitori-figli.

Avv. Alfredo Di Sanza

Avv. Francesca Cipolloni

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