Cosa cambia dalla Vigilia di Natale per l’Italia?
Da domani l’Italia ritornerà ad essere zona rossa nei giorni festivi e prefestivi sino al 6 gennaio 2021. È questo, infatti, che dispone il nuovo “decreto-Natale” (DPCM n. 172/20), emanato dal Governo il 18.12.2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, varato per limitare gli ancora incessanti contagi da Covid-19 durante le festività natalizie. La novità principale è il divieto di ogni spostamento in entrata o uscita tra diverse regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione.
Per tali giornate, l’art. 1 del decreto de quo, che rimanda all’art. 3 del precedente DPCM del 3 dicembre 2020, dispone che salve poche eccezioni (Bar alimentari, farmacie, tabaccherie ecc.), rimarranno chiusi i negozi, i centri estetici, i bar e i ristoranti (che potranno effettuare solo asporto e consegne a domicilio fino alle 22) e sarà vietato per tutte le persone spostarsi dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, necessità o salute.
Rimane comunque salva la possibilità di esercitare attività sportiva o motoria, individualmente e nelle vicinanze della propria abitazione.
Cosa accade nei giorni feriali?
L’art. 1 del DPCM 172/20 dispone che nei giorni feriali fino al 6 gennaio, dunque il 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021, tutte le regioni italiane saranno invece zona arancione, osservando le regole di cui all’art. 2 del precedente DPCM del 3 dicembre 2020 e continuando ad osservare il lock-down totale dalle 22 alle 5.00 (in tale fascia oraria ci si potrà spostare solo per ragioni lavorative, di necessità o motivi di salute).
In tali giornate, dunque, ci si potrà spostare liberamente all’interno del proprio Comune e, come si avrà modo di vedere successivamente, non più di una volta al giorno per far visita a parenti o amici all’interno di una privata abitazione anche situata in un comune differente dal proprio.
La novità prevista dall’art. 1 del “Decreto Natale” mira a tutelare coloro che vivono nei piccoli comuni, consentendo difatti "gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia".
Si potranno andare a trovare amici o parenti?
Il nuovo DPCM, al fine di salvaguardare, pur se in minima parte, la tradizione delle festività natalizie, prevede che fino al 6 gennaio 2021 anche nei giorni di zona rossa e arancione, “è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Tali soggetti vengono dunque dal computo numerico.
Le FAQ del Governo specificano, inoltre, che è possibile sempre recarsi in un altro Comune/Regione per fornire assistenza ad una persona non autosufficiente che non abbia alcuno accanto a sé che possa prendersene cura.
È possibile tornare alla propria residenza?
Sì, il nuovo DPCM mantiene comunque sempre ferma la possibilità di fare rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione anche negli orari del c.d. “coprifuoco” e nei giorni di zona rossa. A tal proposito, le FAQ del Governo pubblicate il 18 dicembre 2020 specificano cosa si debba intendere con queste nozioni.
La residenza è giuridicamente definita come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; essa risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e può non coincidere con la propria residenza.
L’abitazione, a differenza dei primi due, non ha invece una definizione giuridica. Il DPCM ne fa riferimento per favorire la riunione di persone legate da legami affettivi, che vivano però in luoghi diversi ma che si riuniscano con regolare frequenza e periodicità in un’eguale abitazione.
Ai fini dell’applicazione del decreto Natale, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
Se ad esempio il coniuge o il partner vive in una città diversa, per esigenze di lavoro o altri motivi, sarà quindi possibile spostarsi per ricongiungersi all’altro anche durante i giorni di zona rossa, ma solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello di residenza, domicilio o abitazione.
In caso di violazione delle disposizioni stabilite dal decreto-Natale si incorre in sanzione?
Premettendo che l’art. 1 comma 2 del DPCM de quo stabilisce che in tale periodo, per quanto non previsto dal presente decreto, “restano ferme, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”, all’art. 1 comma 3 si prevede, ai sensi dell'art.4 del d. l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), che in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute venga comminata la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Ylenia Garriglio
