La comunione legale tra coniugi è il regime patrimoniale che si applica alla coppia coniugata a seguito del matrimonio, salvo un diverso ed espresso accordo.
La comunione dei beni è stato eletto quale regime legale ordinario a seguito della riforma del diritto di famiglia intervenuta nel 1975; fino a quel momento, il regime patrimoniale applicato, in assenza di una diversa volontà concorde tra i coniugi, era la separazione dei beni.
Comunione e separazione dei beni: qual è la differenza?
La comunione dei beni implica che i beni acquistati durante il matrimonio vengano automaticamente considerati di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per il 50%, a prescindere da chi li abbia materialmente acquistati.
Più precisamente, l’art. 177 c.c. individua quali beni rientranti a pieno titolo nella comunione legale
- gli acquisti effettuati durante il matrimonio;
- i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i ricavi dell’attività separata di ciascun coniuge, se non consumati al momento di scioglimento della comunione;
- le aziende costituite dopo il matrimonio gestite da entrambi i coniugi.
I beni della comunione sono gestiti disgiuntamente da entrambi i coniugi, salvo gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è richiesta la loro volontà congiunta.
Non vi rientrano i beni personali del coniuge (art. 179 c.c.), ovvero quelli di cui il coniuge era titolare prima delle nozze; i beni acquistati per donazione o testamento dopo il matrimonio; i beni di uso strettamente personale e quelli utilizzati per l’esercizio della professione del coniuge; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
La separazione dei beni, invece, è il regime patrimoniale opzionabile con espressa indicazione a margine dell’atto del matrimonio oppure in un momento successivo alle nozze con espresso accordo dei coniugi redatto per atto pubblico.
Con questo regime patrimoniale ciascuno dei coniugi rimane proprietario esclusivo dei beni acquistati personalmente durante il matrimonio; di conseguenza, gli atti ad essi relativi sono compiuti autonomamente dai rispettivi proprietari.
Come si scioglie la comunione legale tra coniugi?
La comunione legale dei beni non si scioglie, ai sensi dell’art. 190 c.c., esclusivamente per l’espresso mutamento del regime patrimoniale.
Tra le altre cause, il legislatore ha previsto:
- la dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
- l’annullamento del vincolo matrimoniale o il divorzio;
- la separazione personale dei coniugi;
- la separazione giudiziale dei beni od il fallimento di uno dei coniugi.
La separazione personale come causa di scioglimento della comunione: quali sono gli ulteriori effetti patrimoniali?
La separazione personale dei coniugi determina lo scioglimento della comunione legale.
In caso di separazione giudiziale, la comunione si scioglie con l’autorizzazione per i coniugi a vivere separati, resa dal Presidente del Tribunale all’esito della prima udienza.
In caso di separazione consensuale, invece, lo scioglimento della comunione avviene con l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale del verbale di separazione redatto congiuntamente dai coniugi in sede di prima udienza.
Lo scioglimento della comunione, tuttavia, non è l’unico effetto patrimoniale che discende dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
A questo si aggiungono:
- l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, di norma quello presso il quale i figli siano collocati in via prevalente oppure, in mancanza di figli, si valuta se l’immobile sia di proprietà comune od esclusiva di uno dei due;
- la previsione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia redditi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, purché l’altro abbia redditi adeguati per provvedervi e non sia stata addebitata la separazione al coniuge beneficiario;
- l’attribuzione al coniuge separato della pensione di reversibilità e della qualità di erede del coniuge che sia venuto a mancare.
Studio legale specializzato in diritto di famiglia
Nel caso in cui si desideri avere una consulenza legale in materia di comunione dei beni e separazione o in genere su tematiche legate al diritto di Famiglia, è possibile contattare lo Studio Legale Di Sanza sito a Roma Eur, sempre a disposizione con i suoi professionisti.
Avv. Alfredo Di Sanza
Avv. Francesca Cipolloni