Quarantena, malattia e lavoro agile
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Quarantena precauzionale, malattia e lavoro agile: i chiarimenti dell’INPS

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato – per un verso – una nuova “causa” di malattia, dovuta al virus SARS-CoV-2, con conseguente assenza del lavoratore dal luogo di lavoro, e – per altro verso – situazioni di “stallo” in cui il lavoratore non può, comunque, recarsi sul luogo di lavoro (v. infra).

Per tali ultime situazioni, si è reso necessario un apposito intervento legislativo – di carattere emergenziale -.

Per tali ultime situazioni, si è reso necessario un apposito intervento legislativo – di carattere emergenziale -.

In tale contesto, l’INPS, dapprima con messaggio n. 2584 del 24.06.2020 e, da ultimo, con l’aggiornato messaggio n. 3653 del 9.10.2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’operatività di tali misure in relazione a diverse possibili casistiche.

Il caso del lavoratore in stato di quarantena/sorveglianza precauzionale, anche in caso di lavoro agile

Il contesto lavorativo che si è sviluppato – ed ancora si sta sviluppando – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, ha fatto sì che i datori di lavoro si attivassero per l’avvio di modalità di lavoro come il lavoro agile (o lo “smart working”).

Ebbene, in tale quadro, l’INPS ha chiarito alcuni punti.

Come noto, affinché si possa ricorrere alla tutela previdenziale prevista per lo stato di malattia, è necessario che l’individuo impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro si trovi in uno stato di temporanea incapacità a rendere la prestazione lavorativa, a causa di una determinata e certificata patologia.

Chiarisce l’INPS, che i soggetti che si trovano in stato di quarantena (ex art. 26, comma 1, D.L. “Cura Italia”) o di sorveglianza precauzionale per soggetti fragili (ex art. 26, comma 2, D.L. “Cura Italia”), non vivono tale situazione di incapacità temporanea al lavoro ma una situazione di rischio (per loro stessi e per la collettività), che il legislatore tutela equiparandone il trattamento economico a quello, rispettivamente, dello stato di malattia e della degenza ospedaliera.

E così, avendo tali soggetti, di fatto, la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa “in casa” (se organizzata, quindi, in modalità di lavoro agile o “smart working”), laddove il lavoratore in stato di quarantena od in stato di sorveglianza precauzionale per soggetti fragili continui, in accordo con il proprio datore di lavoro, a svolgere regolarmente l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, non sarà per lo stesso possibile accedere alla predetta tutela previdenziale prevista per il caso di malattia o degenza ospedaliera.

E ciò in quanto, di fatto, non si verifica una sospensione dell’attività lavorativa, la quale prosegue, seppur con una diversa modalità di esecuzione, né, quindi, della relativa retribuzione.

Segue: Il caso della quarantena per ordinanza amministrativa

Per il particolare caso del lavoratore che si trovi in stato di quarantena a seguito di ordinanza amministrativa, l’INPS indica un principio generale desumibile dalle susseguitesi normative emergenziali.

Secondo tale principio, in particolare, nei casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che impediscano ai lavoratori di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’articolo 26 del D.L. Cura Italia (trattamento economico e previdenziale equiparato allo stato di malattia).

Quanto precede poiché tale tipologia di tutela richiede quale presupposto un provvedimento di sanità pubblica, evidentemente non rilasciato ai lavoratori nei casi in esame.

Segue: il caso della quarantena all’estero

Anche il caso dello stato di quarantena vissuto in uno stato estero da lavoratori assicurati in Italia, chiarisce l’INPS, deve essere analizzato alla luce  di quanto previsto dall’art. 26 del D.L. “Cura Italia” nonché della complessiva normativa emergenziale.

In particolare, secondo l’INPS, dati i costanti riferimenti “ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica ed alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL”, anche nei casi di quarantena conseguente a provvedimento dell’autorità amministrativa, non è possibile accedere alla tutela previdenziale prevista per il caso di malattia o degenza ospedaliera ex art. 26, commi 1 e 2, del D.L. “Cura Italia”.

Ciò in quanto l’accesso a tale tutela deve provenire, per lo stesso principio poc’anzi richiamato, “da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane”, come non è nei casi in questione.

Segue: il caso della quarantena/sorveglianza precauzionale per il lavoratore in CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario.

Come noto, il trattamento di integrazione salariale prevale sull’indennità di malattia.

Ebbene, il lavoratore destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, non potrà richiedere la tutela prevista per lo stato di malattia.

Conseguentemente, l’INPS precisa che, essendo la tutela introdotta dall’art. 26, commi 1 e 2,  equiparata, per il trattamento economico e previdenziale, alla malattia ed alla degenza ospedaliera, il lavoratore destinatario dei predetti ammortizzatori sociali che si trovi in stato di quarantena o di sorveglianza precauzionale per soggetti fragili non potrà accedervi per incompatibilità tra le due diverse tutele.

Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Giorgia Geremicca

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