Cos’è e quando è dovuto il ticket Naspi?
RICHIEDI UNA CONSULENZA LEGALE ONLINE

Compila il seguente modulo per ricevere un primo contatto gratuito da un nostro legale

Licenziamento indotto dal dipendente e ticket Naspi

Spesso capita che un lavoratore non trovi più congeniale l’ambiente di lavoro in cui opera ed abbia, quindi, intenzione di cambiare posto di lavoro.

Di norma, per fare ciò, si rende necessario rassegnare al datore di lavoro le proprie dimissioni volontarie.

Tuttavia, altrettanto spesso capita che il lavoratore (teoricamente) dimissionario, al fine di garantirsi un’entrata a fine mese sul conto in banca pur lasciando il posto di lavoro, induca il proprio datore di lavoro a licenziarlo per poter percepire la c.d. Naspi fin quando non avrà trovato un nuovo posto di lavoro.

Tale modus operandi rappresenta evidentemente un sistema elusivo delle norme che regolano la materia, oltre ad essere eticamente scorretto.

Sul punto, si è recentemente pronunciato il Tribunale di Udine con l’interessante sentenza n. 106/2020 del 30.09.2020, di cui a seguire analizzeremo l’iter logico-giuridico.

Quando è dovuto il “ticket Naspi”

Anzitutto, è utile soffermarsi sul chiarimento offerto dall’INPS con Circolare n. 40/2020 in tema di “ticket licenziamento” o “ticket Naspi”.

In particolare, precisa l’Istituto Previdenziale, tale ticket è dovuto dall’azienda solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per ragioni non imputabili al lavoratore.

E, pertanto, il “ticket Naspi” sarà versato, a titolo esemplificativo, nei casi di licenziamento (di qualsivoglia natura) nonché di dimissioni per giusta causa, di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e di dimissioni rassegnate dal lavoratore in caso di trasferimento d’azienda.

Resta chiaramente esclusa dalla corresponsione del ticket la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie del lavoratore, essendo tale interruzione dipesa, appunto, dalla volontà dello stesso.

La sentenza n. 106/2020 del Tribunale di Udine

In tale contesto, il Tribunale di Udine è stato investito della questione riguardante un lavoratore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni da parte dell’azienda da cui era stato licenziato per protratta assenza ingiustificata.

E così, in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, l’azienda datrice di lavoro evidenziava che il lavoratore avesse comunicato alla stessa la propria intenzione di rassegnare le dimissioni a causa di problemi di salute del padre “chiedendo tuttavia di essere formalmente licenziato dalla società al fine di poter beneficiare del trattamento Naspi”.

L’azienda si rifiutava di assecondare la richiesta del lavoratore, il quale non solo “minacciava di assentarsi dal lavoro, costringendo così il datore ad un licenziamento per giusta causa” ma, di fatto, “non si presentava a lavoro nonostante i ripetuti solleciti”.

Conseguentemente, la datrice di lavoro contestava al dipendente l’assenza ingiustificata e, all’esito del procedimento disciplinare, gli irrogava il licenziamento per giusta causa.

L’azienda evidenziava all’adìto Tribunale di Udine che il comportamento del dipendente fosse stato “deliberatamente tenuto al solo scopo di poter beneficiare della Naspi” e che l’azienda avesse “dovuto corrispondere quale contributo (cd. Ticket) per il licenziamento la somma di Euro 1.469,00 […]” e, pertanto, chiedeva che dall’importo quantificato nel decreto ingiuntivo venisse detratta la somma corrispondente al ticket Naspi.

All’esito altresì delle risultanze testimoniali, il Tribunale di Udine ha rilevato che “emerge dall’attività istruttoria espletata che l’iniziativa di porre fine al rapporto lavorativo è stata presa esclusivamente dal [lavoratore], il quale, a fronte del rifiuto oppostogli dal datore, si è in seguito assentato dal lavoro deliberatamente al fine di farsi licenziare”.

Di talché, il Giudice ha ritenuto che, essendosi interrotto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e non per volontà del datore di lavoro, le spese da quest’ultimo sostenute per dare (involontariamente) corso alla decisione di recesso assunta dal lavoratore debbano essere addossate a quest’ultimo che, in particolare, “sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente (la società) le somme da questa spese a titolo di cd. Ticket licenziamento (Euro 1.469,00)”.

Pertanto, alla luce di tale pronuncia, deve osservarsi come il caso in esame appaia singolare in quanto è stata punita la condotta di un lavoratore che, seppure formalmente corretta, è stata evidentemente mossa dall’intento illegittimo dello stesso di indurre il datore di lavoro ad irrogargli un licenziamento volto esclusivamente all’ottenimento del diritto a percepire la Naspi.

Studio Legale specializzato in diritto del lavoro

Lo Studio Legale Di Sanza a Roma è specializzato in tematiche inerenti il diritto del lavoro.

E' possibile contattarci per avere una consulenza legale completa in materia. Le risponderemo entro 24 ore.

Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Giorgia Gerimecca

RICHIEDI UNA CONSULENZA LEGALE ONLINE

Compila il seguente modulo per ricevere un primo contatto gratuito da un nostro legale

POTREBBE ANCHE PIACERTI

  • Diritto civile
  • Diritto del Lavoro
  • Diritto di Famiglia
  • Diritto Immobiliare