Chiarimenti sul termine di impugnazione del contratto di somministrazione
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Come noto, molte aziende ricorrono frequentemente all’utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro, preferendoli ai “normali” contratti di lavoro a tempo determinato.

Ma in cosa consiste il contratto di somministrazione? E cosa comporta per il lavoratore che intenda farne valere l’illegittimità?

Il contratto di somministrazione

Anzitutto, è bene precisare che cosa si intende per somministrazione di lavoro.

In particolare, la somministrazione di lavoro prevede che un’agenzia metta a disposizione di un utilizzatore uno (o più) dei suoi lavoratori che, per la durata del contratto, renderanno la propria prestazione lavorativa in favore, nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.

La somministrazione di lavoro è, quindi, caratterizzata da un rapporto triangolare, fondato su due contratti: uno tra agenzia ed utilizzatore (contratto, appunto, di somministrazione) ed uno tra lavoratore ed agenzia (contratto di lavoro subordinato).

Perché le aziende trovano frequentemente convenienza ad usufruire di tale tipologia di rapporto?

Nonostante l’impresa sostenga un maggior costo – in quanto ai costi previsti per la retribuzione del lavoratore si aggiunge il profitto dell’agenzia – la somministrazione:

a) permette di avvalersi della prestazione del lavoratore senza doverlo assumere e computare nel proprio organico,

b) comporta una continuità nella prestazione, in quanto, laddove il lavoratore dovesse assentarsi, l’agenzia ne invierebbe all’utilizzatore un altro in sostituzione,

c) permette all’utilizzatore di valutare un lavoratore – prima di assumerlo – anche oltre la normale durata di un periodo di prova.

L’impugnazione del contratto di somministrazione

Sulla base di tale premessa, è interessante capire come, in un susseguirsi di contratti di somministrazione e stante la diversità di questi ultimi dal “normale” contratto a tempo determinato, un lavoratore possa far valere una pretesa di illegittimità di uno o più dei contratti medesimi.

Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 24211/2020.

In tale pronuncia, la Corte ha richiamato un principio già espresso secondo cui “in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo ex post, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità".

In altri e più chiari termini, quindi, la Corte ha precisato anzitutto che, laddove vi siano più contratti di somministrazione susseguitisi nel tempo, non potrebbe ritenersi impugnabile solo l’ultimo contratto in termini cronologici se l’intenzione è quella di impugnarne uno o più di quelli precedenti.

Ciò in quanto i diversi contratti di somministrazione andranno a costituire un unico rapporto continuativo solo a seguito di eventuale accertamento di illegittimità del termine originariamente apposto.

Pertanto, al di fuori di tali casi, ogni rapporto di somministrazione della “catena” potrà essere impugnato (stragiudizialmente) singolarmente nel termine di decadenza di 60 giorni cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, il quale decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita.

Quanto precede poiché, come chiarito dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte, “il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte di tale tipologia di contratto, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizza di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento”.

Conseguentemente, precisa e conclude la Corte, "la singolarità dei contratti di somministrazione e l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata" (cfr. Cass. 24356/2019 cit.)”.

Studio legale specializzato in diritto del lavoro

Se desideri avere una consulenza qualificata in materia di impugnazione del contratto di somministrazione o su qualunque questione inerente il diritto del lavoro, contatta lo Studio Legale Di Sanza. Risponderemo entro 24 ore.

Avv. Alfredo Di Sanza

Dr. Giorgia Geremicca

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