Cos’è il D.P.C.M. e quando si può usare?
Negli ultimi tempi si è sentito ripetutamente parlare dei D.P.C.M. emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza epidemica Covid-19.
In molti casi le restrizioni previste dai D.P.C.M. hanno causato perdite economiche alle attività imprenditoriali e professionali , nei casi più gravi la loro chiusura.
In altri, i cittadini sono stati sanzionati per aver disatteso le misure presidenziali con riguardo alle limitazioni imposte alla libertà di spostamento territoriale.
I più si sono limitati ad osservare le prescrizioni dei D.P.C.M..
In pochi si sono chiesti effettivamente quale sia la natura e la funzione di tali provvedimenti autoritativi.
D.P.C.M. è l’acronimo di:
Decreto
Presidente
Consiglio
Ministri
Ovvero, Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri.
Un decreto ministeriale (D.M.),nell'ordinamento giuridico italiano è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero.
Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.).
Attraverso la forma del decreto ministeriale possono essere poste tanto norme generali e astratte, quanto disposizioni particolari: nel primo caso un decreto ministeriale riveste natura di regolamento e costituisce quindi una fonte del diritto autonoma; nel secondo caso esso costituisce un mero atto amministrativo.
I Decreti del Presidente del consiglio, come per i Decreti ministeriali, sono atti amministrativi, e, in quanto tali, possono derivare da norme di legge, ma non possono autonomamente promuoverle. Dal punto di vista della gerarchia giuridico-istituzionale, tali decreti appartengono ad un rango inferiore rispetto alla legge, ai decreti legge e ai decreti legislativi delegati.
Affinché il DPCM sia legale, essendo questo un provvedimento di “rango inferiore”, occorre che ci sia un decreto o una legge per reggersi. In pratica serve un provvedimento di rango superiore che ne sancisca l’ambito e i limiti di applicazione.
I dubbi di legittimità dei D.P.C.M..
Lo Studio, già ai tempi dei primi D.P.C.M., avanzava dubbi sulla legittimità delle restrizioni governative sotto molteplici profili di costituzionalità.
Le contestazioni che si muovevano prendevano concretezza nell’esito positivo dell’impugnazione alle sanzioni amministrative; un caso di Studio ha riguardato una sanzione inflitta ad un cittadino per essersi allontanato dalla propria residenza nell’intento di recuperare le mascherine protettive presso l’abitazione di un proprio conoscente.
In sintesi, nel caso di specie, si contestava, con successo, come la motivazione dello spostamento territoriale rientrasse nella fattispecie disciplinante la c.d. necessità e pertanto legittimata, ma più in generale, i D.P.C.M. si contestavano viziati da irragionevolezza e illogicità delle prescrizioni in essi contenute, oltre che da evidenti profili di illegittimità costituzionale.
L’illegittimità dei D.P.C.M. secondo la giurisprudenza e il c.d. danno da attività provvedimentale.
I dubbi sulla legittimità costituzionale dei D.P.C.M. hanno trovato favorevole riscontro anche nella giurisprudenza di merito.
Il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza 15 luglio 2020 n. 516, ha eccepito il dubbio di legittimità per violazione dell’articolo 13 della Costituzione ai sensi del quale la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Nel caso in esame il Giudice disapplicava il D.P.C.M. ritenuto illegittimo per violazione di legge.
Sulla questione è tornato a pronunciarsi anche il Tribunale di Roma, con ordinanza R.G. n. 45986/2020 del 16 dicembre 2020.
La vicenda giudiziaria trae origine dalla morosità di un imprenditore il quale richiedeva al Tribunale una riduzione dell’importo dei canoni di affitto scaduti e dovuti al proprietario, a causa della crisi economica della propria attività scaturita dallo stato di emergenza epidemica.
A sostengo delle proprie ragioni il conduttore assumeva di non essere stato in grado di adempiere al pagamento del canone di locazione a causa delle misure normative dei D.P.C.M. che avevano limitato la propria attività imprenditoriale così causando, conseguenzialmente, un calo del suo fatturato.
Il Tribunale di Roma nella suddetta pronuncia che non lascia spazio a dubbi interpretativi, ha rigettato le domande di causa dell’affittuario, ritenendo, in estrema sintesi, che il medesimo avrebbe dovuto impugnare il D.P.C.M. che ha causato per lui un “danno da attività provvedimentale”.
Il Giudice di prime cure ha essenzialmente stabilito che le misure restrittive all’esercizio dell’attività economica dell’imprenditore contenute nei D.P.C.M. sono state fonte di un danno per l’imprenditore il quale avrebbe dovuto impugnarle: “stante la illegittimità del provvedimento che di fatto ha creato le dette limitazioni e compressioni dei diritti fondamentali (..) la parte avrebbe potuto (ed, anzi, dovuto) impugnare tale atto, con ciò eliminando in radice le conseguenze che ne sono derivate”.
La pronuncia in questione deve essere spunto di un’attenta valutazione di azione a tutela dei diritti del cittadino, talvolta anche danneggiato dall’osservanza di norme non sempre di piena legittimità.
Avv. Alfredo Di Sanza
