Modifica delle condizioni di separazione: quando è possibile?
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La sentenza di separazione giudiziale od il decreto di omologazione di una separazione consensuale possono essere sempre modificati in presenza di fatti nuovi ed ulteriori che rendano le condizioni in essi stabiliti non più attuali o possibili.

Cosa bisogna fare dunque per modificare tali provvedimenti?

Cosa si intende per modifica delle condizioni di separazione?

La modifica delle condizioni di separazione consiste in un autonomo procedimento che può instaurarsi dinanzi al Tribunale su istanza di uno o di entrambi i coniugi qualora le condizioni omologate dalla separazione o quelle contenuti nella sentenza di separazione giudiziale siano mutate.

Il mutamento può riguardare tanto le previsioni di natura economica, compresa l’assegnazione della casa coniugale, quanto le condizioni relative al mantenimento ed affidamento dei figli.

La modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione è possibile, qualora ricorrano i presupposti di legge, anche raggiungendo un accordo in sede stragiudiziale, senza quindi presentarsi in Tribunale, mediante negoziazione assistita da uno o più avvocati oppure rendendo dichiarazioni dinanzi all’ufficiale di stato civile, il quale provvede alla redazione dell’accordo di modifica.

Quali sono i presupposti per la modifica delle condizioni di separazione?

Ai fini della modifica delle condizioni, devono essere sopravvenuti, dalla data della sentenza di separazione o del decreto di omologa, dei cambiamenti tali da non rendere più adeguate le condizioni al tempo accettate e ratificate.

Il mutamento sopraggiunto deve, in qualche modo, aver alterato l’equilibrio tra i coniugi e/o nel rapporto genitori-figli stabilito in sede di separazione: pertanto, non ogni mutamento assume rilevanza ai fini della richiesta di modifica delle condizioni di separazione.

Sono, a titolo esemplificativo, fatti idonei a legittimare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione:

  • alterazioni, in senso migliorativo o peggiorativo, delle condizioni economiche del coniuge obbligato a corrispondere il mantenimento;
  • alterazioni, in senso migliorativo o peggiorativo, delle condizioni economiche del soggetto beneficiario del mantenimento;
  • oppure aumento delle esigenze dei figli, tenuto conto anche della loro età e delle loro aspirazioni;
  • raggiungimento della maggiore età o di un’indipendenza economica da parte del figlio che percepisce il mantenimento dal genitore;
  • creazione di una nuova famiglia o inizio di una nuova convivenza per uno dei due coniugi;
  • trasferimento di uno dei coniugi con incidenza sul regime di visita dei figli minori.

In ogni caso, la parte che richiede la modifica delle condizioni è tenuta a dare prova dei fatti sopravvenuti che hanno comportato un’alterazione dell’equilibrio raggiunto in sede di separazione.

Nell’ipotesi in cui le modifiche riguardino le statuizioni relative ai figli, occorrerà dimostrare di perseguire un maggiore interesse per il minore.

Conclusioni

I provvedimenti adottati in sede di separazione, sia giudiziale che consensuale, siano essi relativi ai figli od agli aspetti economici, sono sempre suscettibili di modifica o revoca.

La parte, o le parti congiuntamente, possono in tal senso richiedere una modifica delle condizioni di separazione, qualora siano sopraggiunti fatti nuovi che abbiano alterato l’equilibrio cristallizzato nella sentenza di separazione o nel relativo decreto di omologa.

Tuttavia, è necessario dare prova concreta delle ragioni per cui si chiede la modifica o dimostrare, nel caso di statuizioni relative ai figli, che la modifica si impone per il perseguimento di un maggiore interesse per il minore.

Studio Legale specializzato in diritto di famiglia

Nel caso in cui desideri avere una consulenza legale relativa alla modifica delle condizioni di separazione, contatta lo Studio Legale Di Sanza, sempre a tua disposizione con i suoi professionisti qualificati.   

Avv. Alfredo Di Sanza

Avv. Francesca Cipolloni

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