Nel caso di sopravvenuta scomparsa dell’ex coniuge, il coniuge che gli sopravvive vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge al ricorrere di determinati presupposti e condizioni.
Se i coniugi erano separati, il coniuge superstite ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (purché non gli sia stata addebitata la separazione).
Se, invece, tra i coniugi era intervenuto il divorzio, l’ex coniuge superstite perde la qualità di erede nei confronti dell’altro: potrebbe, tutt’al più, aver diritto ad un assegno successorio, valutate le circostanze, qualora percepisse il mantenimento dall’ex coniuge quando era in vita e versasse in uno stato di bisogno, da intendersi come incapacità di soddisfare i propri bisogni primari essenziali.
Quali sono le condizioni per l’attribuzione della pensione di reversibilità?
Per quanto riguarda, nello specifico, la pensione di reversibilità, essa spetta sia al coniuge separato consensualmente sia a quello separato giudizialmente con addebito.
In caso di divorzio, invece, la legge prevede che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione di reversibilità alle seguenti condizioni:
- non deve aver contratto un nuovo matrimonio;
- deve essere titolare di assegno divorzile;
- il rapporto di lavoro da cui origina il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili.
Tuttavia, qualora il de cuius, dopo il divorzio, si sia risposato, il coniuge che gli sopravvive avrà parimenti diritto alla pensione di reversibilità assieme all’ex coniuge, con il quale dovrà ripartire la pensione di reversibilità, attraverso uno specifico procedimento giudiziale.
La ripartizione in quote percentuali avviene, secondo il dettato normativo, in base alla “durata del rapporto”: tuttavia, la durata del matrimonio non è l’unico criterio preso in considerazione.
Quali sono i criteri da applicare per ripartire la pensione di reversibilità tra più aventi diritto del de cuius?
Tali ulteriori criteri sono stati elaborati nel tempo dalla giurisprudenza.
Di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex-coniuge (ordinanza n.8263/2020).
I Giudici della Suprema Corte, nel ribadire l’esigenza, già espressa in passato, di contemperare il criterio strettamente matematico della “durata del matrimonio” con altri correttivi che consentano di soddisfare l’esigenza solidaristica e di ragionevolezza del trattamento previdenziale, hanno specificato che tale criterio deve essere ragionevolmente contemperato dalla valutazione di:
- entità dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge;
- rispettive condizioni economiche degli aventi diritto;
- durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Si tratta di correttivi di carattere equitativo che non devono essere necessariamente valutati allo stesso modo né essere concorrenti, bensì sono rimessi al prudente apprezzamento del Giudice che dovrà valutarne con discrezionalità la concreta rilevanza.
Conclusioni
In tema di pensione di reversibilità, il diritto alla relativa corresponsione spetta, indifferentemente, al coniuge separato (anche con addebito) e divorziato.
Nessun problema sorge per il coniuge divorziato, quando sia l’unico avente diritto nonché beneficiario, non risposato, dell’assegno divorzile da parte del de cuius mentre questi era in vita.
Qualora, assieme al coniuge divorziato, concorra, invece, il nuovo coniuge del de cuius, la determinazione delle rispettive quote della pensione di reversibilità dovrà essere rimessa al Tribunale.
Il Giudice di merito investito della questione è chiamato ad operare un bilanciamento tra il criterio puramente matematico della “durata dei rispettivi matrimoni” con alcuni correttivi.
In tal senso, la durata dei rispettivi matrimoni deve essere contemperata con la valutazione dell’importo dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge; con la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, nonché con la valutazione comparativa delle condizioni economiche degli aventi diritto.
Solo una valutazione che tenga conto di questi fattori, la cui rispettiva rilevanza rispetto al caso concreto è rimessa alla discrezionalità del Giudice, potrà realizzare quella finalità solidaristica che è alla base del riconoscimento del trattamento previdenziale.
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Avv. Alfredo Di Sanza
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