Nei precedenti articoli lo Studio Di Sanza ha trattato il tema del divieto temporaneo di licenziamento nel periodo di emergenziale, oggi ci occupiamo dei primi tentativi di elusione del divieto da parte del datore di lavoro e delle relative sentenze in materia.
La giurisprudenza di merito sui primi tentativi di “elusione” della normativa emergenziale.
Come prevedibile, il protrarsi dello stato di emergenza e, con esso, della ormai nota normativa (emergenziale) in tema di “blocco” dei licenziamenti – di cui ai susseguitisi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – ha iniziato a generare l’instaurarsi di controversie dinanzi al Giudice del Lavoro.
Invero, se – per un verso – l’interesse tutelato da tale “blocco” dei recessi è (tra gli altri) quello del mantenimento di uno stato occupazionale in favore dei lavoratori che, diversamente, si troverebbero a vivere l’attuale situazione (già) di crisi di liquidità senza neppure percepire un reddito, - per altro verso – i datori di lavoro, pur a fronte dei sostegni di cui alla normativa emergenziale, tentano di eludere la medesima normativa nei modi più disparati.
Due diverse esplicazioni di tale problematica sono recentemente state rimesse al Tribunale di Mantova ed al Tribunale di Bologna.
La nullità del licenziamento irrogato in violazione della normativa emergenziale: la pronuncia del Tribunale di Mantova.
Con sentenza n. 112 dell’11.11.2020, il Tribunale di Mantova ha affrontato il caso di una lavoratrice, commessa presso un negozio di abbigliamento, licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 09.06.2020, per asserita “chiusura sede operativa” e “successiva cessazione dell’attività dell’azienda”.
La lavoratrice evidenziava che il punto vendita presso il quale prestava servizio prima dell’intimato recesso, fosse, a ben vedere, ancora attivo, tanto che continuavano a prestarvi servizio le proprie colleghe, e che, peraltro, l’attività aziendale non fosse affatto cessata, risultando ancora operativi ed attivi gli ulteriori punti vendita siti in altre province.
Conseguentemente, la lavoratrice impugnava l’irrogato licenziamento, lamentandone la nullità in quanto intimato in violazione del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”).
In tale contesto, il Tribunale di Mantova ha ripercorso la normativa emergenziale emanata sul punto, evidenziando che “il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è stato inizialmente introdotto dall’art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) fino alla data del 17 maggio 2020, è stato prorogato con il Decreto c.d. Rilancio (D.L. n. 34/2020) fino alla data del 17 agosto 2020 e nuovamente prorogato con l’art. 14 del Decreto Rilancio 2 (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) che consente di intimare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 del Decreto o soltanto dopo aver fruito dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 3 del D.L. 104/2020”.
Ha rilevato, peraltro, il Tribunale di Mantova che tale tutela temporanea ha carattere imperativo e di ordine pubblico, conseguendone “la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art, 18, 1° comma, l. 300/1970 e ex art. 2 d. lgs. 23/2015 (derivando la nullità espressamente dall’art. 1418 c.c.)”.
Pertanto, all’esito di tale iter argomentativo, il Giudice del merito ha accolto il ricorso della lavoratrice, con condanna dell’azienda datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento della retribuzione di riferimento dalla data del licenziamento e sino alla reintegra.
La decisione di non riaprire l’attività a seguito del lockdown non configura impossibilità sopravvenuta: la pronuncia del Tribunale di Bologna.
Diverso è il caso affrontato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 25 settembre 2020.
In particolare, la questione ha riguardato una lavoratrice, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione anche a seguito della possibilità per le attività di riaprire e ripartire post periodo di lockdown.
E, vieppiù, tale sospensione veniva disposta dall’azienda datrice di lavoro senza neppure la preventiva attivazione di ammortizzatori sociali appositamente previsti dalla normativa emergenziale per far fronte al particolare periodo di crisi.
Conseguentemente, con ricorso formulato in via d’urgenza, la lavoratrice ha proposto istanza di immediata riammissione in servizio, accolta dal Tribunale di Bologna che, nella recentissima ordinanza oggetto di esame, ha sottolineato come “la decisione di non riaprire […] è stata una decisione unilaterale della società convenuta che ha trovato fondamento in valutazioni di tipo logistico ed economico” e che “l’eventuale prognosi di scarsa redditività […] non integra la causa di forza maggiore, sia in quanto mera previsione, sia perché alla mancanza di redditività poteva essere rimediato con l’utilizzo della cassa integrazione”.
In altri e più chiari termini, la decisione dell’azienda di non riaprire a seguito del lockdown, per quanto motivata da ragioni di antieconomicità e da valutazioni aziendali circa le opportunità di redditività della ripresa dell’attività, non integra una causa di forza maggiore né una ipotesi di impossibilità sopravvenuta tale da sospendere dal servizio e dalla retribuzione uno o più lavoratori (tanto più considerando l’arbitrario non utilizzo dei previsti ammortizzatori sociali).
Studio Legale specializzato in diritto del lavoro
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Avv. Alfredo Di Sanza
Dr. Giorgia Geremicca
